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Sentenza

Sentenza n. 3775/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze, ha (retroattivamente) certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; b) dell'Accordo repertorio atto n° 181 del 7 novembre 2019 con cui la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, ha (retroattivamente) fissato i tetti di spesa per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al comma 1, lettere b) e c); c) del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato il 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); nonché contestualmente contro: - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del provvedimento del 14.12.2022 DG Dipartimento Sanità e Salute n° 8049/2022 (Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018); - Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determina del 14.12.2022 DG Assessorato sanità e Welfare n° 2426/2022 (Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015); - REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della comunicazione protocollo numero G1.2022.0045882 del 14/11/2022 e del rispettivo allegato, nonché del Decreto DG Direzione Welfare n. 18311/2022 del 14.12.2022 (Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e SMI dal DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella GU 15 settembre 2022, n. 216); - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del Decreto del 12.12.2022 Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative n. 24408/2022 (Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022); - Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 14.12.2022 DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022- D337-00238 (Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145); - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG (Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015); - REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 13.12.2022 DG Area Sanità e Sociale n. 172/2022 (Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi); - REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 (Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano); - REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determina del 12.12.2022 DG Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300/2022 (Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125); - REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681/2022, con i rispettivi allegati (Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015) - REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 del Direttore del Dipartimento Salute n° 52 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216); - REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determinazione del 14.12.2022 determinazione DG Direzione Salute e Welfare n. 13106/2022 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216); - REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 13.12.2022 DG Dipartimento Sanità n. DPF/121- 2022 (D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi); - REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 15.12.2022 del Commissario ad acta n° 40/2022 (Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti); - REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 12.12.2022 DG Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10/2022 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216); - REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento Decreto Assessorile del 13.12.2022 n. 1247/2022 (individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018); - REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determina del 28.11.2022 DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1356/26987 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216) nonché della Determinazione del 12.12.2022 DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1471 (Determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216". Sospensione efficacia); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Technogenetics S.P.A il 11/4/2023: per l'annullamento: - della Determinazione n° 1 dell'8.2.2023 e dei rispettivi allegati con cui la Regione Puglia sostituendo la Determinazione del 12.12.2022 n. 10/2022, già impugnata con il ricorso principale, ha rideterminato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Technogenetics S.P.A il 9/10/2023: Nei confronti della: - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del Decreto del 15.6.2023 del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative n. 10686/2023 (Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022); - REGIONE BASILICATA, codice fiscale 80002950766, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza alla via V. Verrastro (85100), per l'annullamento della Deliberazione n° 202300444 del 28.7.2023 (DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L.56/2023); - REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento Decreto Assessorile del 21.7.2023 n. 741/2023 (Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018); - REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 20.07.2023 DG Area Sanità e Sociale n. 101/2023 (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR).

Giustizia amministrativa202301449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e di determinazione degli importi di payback per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti sopravvenuti impugnati con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e una pluralità di provvedimenti regionali e provinciali con cui sono stati individuati i fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano e determinati gli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori provvedimenti regionali di rideterminazione e aggiornamento degli importi. Il testo della sentenza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito senza esame del merito.

La decisione

Le Regioni costituite hanno attestato che l'impresa aveva versato gli importi nella misura ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Tale disciplina prevede che il versamento integrale della quota ridotta estingua l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. L'impresa ha inoltre dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la rinuncia è stata ritenuta irrituale perché non notificata alle controparti e quindi priva dei requisiti formali dell'art. 84 c.p.a. Il Collegio ha tuttavia considerato la rinuncia, unitamente ai pagamenti intervenuti, quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e determina, insieme alla sopravvenuta rinuncia sostanziale all'interesse, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche una rinuncia irrituale può essere valutata, insieme ad altri elementi sopravvenuti, per desumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti non integra i requisiti formali previsti dalla disposizione e non produce, di per sé, l'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti è irrituale e non integra i requisiti formali per la rinuncia processuale; essa non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio.
  • Il giudice può desumere il sopravvenuto difetto di interesse da una rinuncia irrituale valutata congiuntamente ad altri fatti sopravvenuti, quali l'adempimento dell'obbligazione sostanziale oggetto della controversia.
  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua integralmente l'obbligazione controversa e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'intervenuto pagamento può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. può essere dichiarata anche con riferimento ai motivi aggiunti, qualora gli atti impugnati e le pretese dedotte siano divenuti non più utilmente contestabili.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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