Sentenza del 07/03/2017 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Notifica cartella - Termini di decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella notificata al coobbligato è stata annullata per tardività. La notifica eseguita entro i termini nei confronti del debitore principale non produce effetti interruttivi o conservativi del termine nei confronti del coobbligato, poiché ciascun obbligato deve ricevere la notifica entro il termine previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tardività della notifica della cartella di pagamento nei propri confronti, sostenendo che i termini di decadenza previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 dovessero essere rispettati autonomamente anche nei confronti del coobbligato. Sebbene la cartella fosse stata notificata tempestivamente al debitore principale, essa era stata notificata al coobbligato, cessionario dell'azienda, oltre il termine decadenziale.
Norme richiamate
Articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento si applicano distintamente a ciascun destinatario obbligato, compresi i coobbligati. La notifica tempestiva al debitore principale non interrompe né sospende il termine nei confronti del coobbligato.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria o esattiva riguarda più obbligati, il rispetto del termine decadenziale deve essere verificato separatamente per ciascun destinatario.
- La notifica tempestiva effettuata al debitore principale non rende automaticamente tempestiva la notifica eseguita successivamente nei confronti del coobbligato.
- Il coobbligato può contestare autonomamente la cartella notificata oltre il termine di decadenza, anche se la pretesa era stata notificata nei termini a un altro obbligato.
- In casi analoghi è necessario verificare la data di notifica della cartella a ciascun soggetto e confrontarla con il termine previsto dalla normativa applicabile.
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