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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33749/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta contro l'azione esecutiva fondata su due cartelle di pagamento. Il giudice di rinvio aveva dichiarato insussistente il diritto a procedere ad esecuzione limitatamente a una cartella, mentre aveva rigettato l'opposizione con riguardo all'altra, ritenendo tardivo il pagamento perché eseguito oltre sessanta giorni dalla notifica. La ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe invertito l'onere della prova imponendo al consegnatario della cartella di provare la data di notifica; ha inoltre sostenuto che la mancata indicazione della data di consegna sulla copia notificata avrebbe impedito la decorrenza del termine di opposizione e del termine di pagamento. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione integrale delle spese di lite, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'asserita sproporzione tra la parziale soccombenza e le questioni sulle quali era stata riconosciuta la sua ragione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso nei confronti dell'agente della riscossione, eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e la sede legale dell'ente anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato; tuttavia ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione della notifica, perché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito ha affermato che, nel sistema della riscossione coattiva mediante ruolo, il fatto impeditivo dell'azione esecutiva non è il mero pagamento, ma il pagamento tempestivo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. Ne consegue che spetta all'opponente allegare e, se contestato, provare sia la ricezione della cartella sia l'avvenuto pagamento entro il termine. La mancata indicazione della data di consegna sulla relata di notifica non impedisce la decorrenza del termine per adempiere quando la ricezione della cartella non sia contestata, perché quel vizio rileva per gli atti processuali ma non impedisce il pagamento quale atto sostanziale. Quanto alle spese, la Corte ha ribadito che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se motivatamente esercitate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso l'azione esecutiva dell'agente della riscossione.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Nel sistema della riscossione coattiva, il pagamento idoneo a impedire l'esecuzione è solo quello effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare il pagamento tempestivo e la data di ricezione della cartella grava sull'opponente che invoca il fatto impeditivo dell'azione esecutiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese è discrezionale e non richiede proporzionalità matematica.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso, poiché il ricorso era prima facie infondato.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità superflue e attività processuali inutili in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su cartella di pagamento, il debitore che deduca l'estinzione del credito per pagamento deve allegare e provare che il versamento sia avvenuto entro il termine legale decorrente dalla notifica della cartella.
  • La mancata indicazione della data di consegna o di notifica nella documentazione della cartella può incidere sulla decorrenza di termini processuali di impugnazione, ma non impedisce, di per sé, la decorrenza del termine sostanziale per adempiere quando la ricezione dell'atto non sia contestata.
  • L'eccezione di pagamento tardivo o tempestivo rispetto alla cartella integra un fatto impeditivo che richiede specifica allegazione del debitore opponente; in mancanza di tale allegazione, la censura sulla prova della notifica resta priva di decisività.
  • La compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione solo perché la parte ritiene sproporzionato il rapporto tra capi accolti e capi rigettati.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può evitare la rinnovazione della notificazione nulla se ciò determinerebbe soltanto un inutile aggravio processuale senza vantaggio per il contraddittorio.
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MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
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