Cassazione Penale, Sentenza n. 14864/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano per il reato di truffa (art. 642 c.p.), contestando la valutazione della prova e denunciando vizio di motivazione e violazione di legge. Sosteneva che la Corte d'appello aveva accertato la responsabilità in modo congetturale e non aveva adeguatamente considerato tutte le risultanze istruttorie, affermando altresì di essere estraneo alla vicenda e non indicato nella denuncia di sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva fornito una motivazione esaustiva, logica e congrua, ritenendo provata la condotta del ricorrente mediante le false dichiarazioni rese all'investigatore della compagnia assicurativa, in contrasto con le dichiarazioni degli altri protagonisti. Poiché le doglianze del ricorrente proponevano una mera rivalutazione del merito probatorio (vietata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.), il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (pronuncia resa in Roma l'8 febbraio 2023). Si conferma, in vista del giudicato, la pena di 8 mesi di reclusione e il risarcimento in favore della parte civile liquidato in euro 1.200,00, nonché la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle somme alla parte civile entro sei mesi dal passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 642 c.p. (truffa)
La condotta ritenuta punibile è consistita nelle false dichiarazioni rese dall'imputato all'investigatore della compagnia assicurativa, in contrasto con le dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti nell'incidente; tali dichiarazioni sono state ritenute idonee a integrare il reato di truffa.
art. 606 cod. proc. pen. (limiti del sindacato in Cassazione)
La Corte di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova; può sindacare solo vizi motivazionali, errori di diritto o carenze logico-giuridiche della motivazione; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la somma può essere determinata equitativamente dal giudice in ragione dei profili di colpa emersi dal ricorso (nel caso, euro 3.000,00).
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; nel caso, il P.G. ha formulato richieste di inammissibilità ai sensi del richiamato disposto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: se le corti di merito motivano in modo esaustivo e coerente, il ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- Le dichiarazioni false rese a un investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa, se risultano in contrasto con le dichiarazioni degli altri partecipanti e sono adeguatamente motivate in sentenza, possono costituire base sufficiente per la configurazione del reato di truffa (art. 642 c.p.).
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario mettere in luce vizi di diritto o gravi carenze logico-giuridiche della motivazione; critiche che si limitano a contestare la valutazione delle prove sono normalmente inefficaci.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; pertanto bisogna valutare il rischio della impugnazione infondata anche in termini economici.
- Quando si impugna in legittimità è importante focalizzare il gravame su specifiche violazioni di legge o su errori evidenti nella logica della motivazione e non su alternative interpretative dei fatti, altrimenti il rimedio è destinato a fallire.
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