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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Novara in data 24.1.2022, avente a oggetto il diniego del riconoscimento in favore della ricorrente della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 5 febbraio 1992, n. 9, notificato in data 17.03.2022 (stante la reiezione dell’istanza presentata in data 28.6.2018 e protocollata al n. K10/816939); con conseguente condanna dell’Amministrazione al riconoscimento in favore della ricorrente della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202200710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. n. 91/1992

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Novara, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il travisamento dei fatti per l'insufficiente valutazione del requisito reddituale e l'illegittimità dell'automatismo con cui il difetto di tale requisito era stato posto a fondamento del rigetto. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dichiarato di avere riesaminato la vicenda e revocato il diniego con decreto del 27 giugno 2022.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego impugnato era stato già rimosso in autotutela dall'Amministrazione. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, non essendo stata provata l'adozione del successivo provvedimento di riconoscimento della cittadinanza. La domanda di condanna al riconoscimento della cittadinanza è stata dichiarata inammissibile. Il riconoscimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 costituisce esercizio di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, e richiede una valutazione aggiornata dell'integrazione dello straniero, della condotta, delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali e della capacità di adempiere ai doveri di solidarietà. Il giudice può controllare soltanto estrinsecamente la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi alle valutazioni amministrative. Inoltre, l'art. 31 c.p.a. consente la condanna all'adozione dell'atto richiesto solo per attività vincolata o non più discrezionale e quando non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori; condizioni non sussistenti nel caso concreto, anche perché occorreva aggiornare i requisiti, compreso quello reddituale, sino alla data della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e per l'assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 91/1992

    Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91/1992, è infatti un atto squisitamente discrezionale, di “alta amministrazione”

    Il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione dello straniero, della sua condotta, delle condizioni familiari ed economiche e dell'interesse pubblico connesso allo status civitatis.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione della disposizione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito poiché la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile.

  • art. 31 c.p.a.

    L’art. 31 c.p.a. consente al giudice amministrativo di adottare la pronuncia all’esatto adempimento pubblicistico solo in riferimento a quei provvedimenti che siano espressione di attività vincolata, o non più discrezionale, che non necessitano dello svolgimento di ulteriori adempimenti istruttori.

    La condanna all'adozione dell'atto richiesto non può essere pronunciata quando l'attività amministrativa è ancora discrezionale o richiede ulteriori accertamenti istruttori.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità della domanda di condanna al rilascio del provvedimento richiesto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'Amministrazione lo abbia rimosso in autotutela e il ricorrente non possa conseguire, mediante la decisione giudiziale, alcuna ulteriore utilità concreta; la cessazione della materia del contendere richiede invece la prova della piena realizzazione del bene della vita perseguito.
  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. n. 91/1992 è espressione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità: l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, la condotta, le condizioni familiari ed economico-patrimoniali e la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà propri dello status civitatis.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative relative alla concessione discrezionale della cittadinanza è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità per il giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione.
  • La condanna dell'Amministrazione all'adozione dell'atto richiesto è ammissibile soltanto quando l'attività sia vincolata o non sia più discrezionale e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori; non può quindi essere ordinato direttamente il riconoscimento della cittadinanza quando occorra ancora una valutazione discrezionale e l'aggiornamento dei requisiti del richiedente.
  • La sopravvenuta revoca del diniego di cittadinanza non comporta automaticamente il riconoscimento della cittadinanza né la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la prova dell'adozione del provvedimento favorevole richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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