Sentenza n. 751/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del parere negativo n-OMISSIS- reso nell’adunanza n. 3119 del 25 ottobre 2022; del parere di riesame n-OMISSIS- reso nell’adunanza n. 4025 dell’8 maggio 2024 recepito nel decreto di diniego n. 2499 del 14 maggio 2024 emesso dal Ministero della Difesa e notificato a mani del ricorrente in data 17 maggio 2024 con il quale il Ministero della Difesa riteneva che l’infermità “Esiti di exeresi di carcinoma oncocitario con buona funzionalità residua dell’emuntorio renale” sofferta dal Generale -OMISSIS- è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio, nonché per quanto occorra di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche incognito agli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, fondato sui pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, arruolato nell’Esercito dal 1984 e impiegato in missioni internazionali in Albania, Kosovo e Iraq, ha sviluppato una patologia tumorale renale, sottoposta a trattamento chirurgico nel 2021. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo. Il Comitato di verifica ha espresso parere negativo, ritenendo che le neoplasie renali fossero associate, con diversa probabilità, all’esposizione a radiazioni ionizzanti, tricloroetilene, cadmio e relativi composti, ma escludendo la presenza di antecedenti occupazionali causalmente collegabili alla patologia. Il Ministero della Difesa ha quindi adottato il decreto di diniego. Il ricorrente ha dedotto: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per omessa o erronea valutazione delle mansioni svolte e dei rischi ambientali e lavorativi affrontati durante le missioni; b) eccesso di potere per contraddittorietà, poiché i rapporti informativi dei comandanti descrivevano condizioni operative caratterizzate da esposizione a polveri, vapori, gas di scarico, rifiuti tossici e inquinanti, carburanti, gruppi elettrogeni, esercitazioni a fuoco e altri fattori di rischio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere svolto soltanto attività endoprocedimentale mediante il Comitato di verifica.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva ed estromettendolo dal giudizio, poiché la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non agli organi che abbiano reso soltanto pareri endoprocedimentali. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego del Ministero della Difesa. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di equo indennizzo per il personale in regime di diritto pubblico. L’equo indennizzo ha natura distinta dal risarcimento del danno e non richiede l’applicazione meccanica del nesso causale materiale proprio della responsabilità civile. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2025, il TAR ha ritenuto che, per patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio, non sia necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, essendo il rapporto causale considerato insito nel tipico rischio professionale; grava quindi sull’amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Nel caso concreto, i rapporti informativi documentavano condizioni ambientali e lavorative connotate da molteplici fattori di rischio, il ricorrente non presentava precedenti patologie riconducibili alla malattia e gli atti evidenziavano fattori di rischio anche per il servizio prestato in territorio nazionale. L’amministrazione, pur disponendo della documentazione medica del militare sin dall’arruolamento, non aveva indicato un rischio alternativo specifico né aveva adeguatamente spiegato perché le concrete circostanze di servizio non fossero rilevanti. Gli studi epidemiologici richiamati nei pareri del Comitato non sono stati ritenuti sufficienti, poiché formulati in termini generali e non accompagnati da una motivazione idonea a escludere il rischio nel caso individuale. Il TAR ha pertanto annullato il decreto di diniego nei confronti del Ministero della Difesa. Le spese sono state compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dall’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’accoglimento della domanda nei confronti del Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 1882 d.lgs. 66/2010
Prevede il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione alle infermità dipendenti da causa di servizio del personale militare.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.
art. 6 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
È richiamato quale base del parere endoprocedimentale reso nell’ambito della verifica della dipendenza da causa di servizio.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, compresa la materia esaminata.
art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Individua il personale in regime di diritto pubblico, cui si riferisce la controversia sull’equo indennizzo.
art. 1173 c.c.
“da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”
È richiamato per distinguere l’obbligazione indennitaria dalle obbligazioni derivanti da contratto o da fatto illecito.
art. 2043 c.c.
Il relativo nesso di causalità materiale, proprio della responsabilità civile da fatto illecito, non può essere automaticamente trasposto nel giudizio sul riconoscimento dell’equo indennizzo.
artt. 40 e 41 c.p.
Sono richiamati, insieme all’art. 2043 c.c., quali disposizioni riferite al nesso causale nella responsabilità da illecito, non applicabile meccanicamente all’indennizzo da causa di servizio.
Massime di principio
- Nelle controversie sul riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, mentre non sussiste nei confronti dell’amministrazione che abbia svolto soltanto attività endoprocedimentale mediante pareri obbligatori o consultivi.
- L’equo indennizzo ha natura indennitaria e solidaristica, distinta dal risarcimento del danno da fatto illecito; pertanto, il relativo riconoscimento non richiede l’automatica applicazione dei criteri di causalità materiale propri dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti, durante il servizio, a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico quando il rischio professionale tipico sia accertato; spetta all’amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- Quando gli atti istruttori documentano concrete e molteplici esposizioni professionali potenzialmente correlate alla patologia, l’amministrazione non può fondare il diniego su considerazioni epidemiologiche generali, ma deve confrontarsi con le specifiche condizioni di servizio e indicare le ragioni per cui esse non risultino causalmente rilevanti.
- In presenza di un rischio professionale documentato, l’amministrazione deve individuare e provare, ove intenda escludere la dipendenza da causa di servizio, un fattore alternativo specifico e concretamente riferibile all’origine della patologia; l’omessa considerazione di tale profilo rende illegittimo il diniego.
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