Sentenza n. 3944/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei provvedimenti nazionali e della Regione Emilia Romagna in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUHLMANN ITALIA S.R.L. il 24\3\2025: -della determinazione della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna del 27.11.2024, n. 25860, recante: “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; -dell’Allegato parte integrante 1 della suddetta determinazione; -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, compresa la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 3.2.2025, avente ad oggetto: “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. in l. 6.8.2015, n. 125”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti nazionali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la determinazione regionale di aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego del payback e il differimento dei termini di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso e motivi aggiunti per l'annullamento degli atti nazionali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 e i relativi atti conseguenziali. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 30 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, affermando di avere pagato alla Regione Emilia-Romagna una somma corrispondente al 25 per cento dell'importo previsto per gli anni considerati e ritenendo così estinta l'obbligazione di rimborso del payback.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché agli atti risultava soltanto copia della quietanza di pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna e non anche l'atto regionale attestante l'avvenuto versamento di quanto dovuto. Tuttavia, considerando quanto rappresentato dalla ricorrente e le peculiarità della vicenda, ha ritenuto ragionevolmente desumibile la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando non siano integralmente documentati tutti gli elementi idonei a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione sostanziale, purché la carenza di interesse possa essere ragionevolmente desunta dalle circostanze rappresentate e dagli atti disponibili.
- La mera produzione della quietanza di pagamento, in assenza dell'atto dell'amministrazione che accerti l'avvenuto versamento di quanto dovuto, può non essere sufficiente a dichiarare la cessazione della materia del contendere; può tuttavia concorrere, unitamente alle peculiarità della vicenda, a fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
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