Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3944/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei provvedimenti nazionali e della Regione Emilia Romagna in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUHLMANN ITALIA S.R.L. il 24\3\2025: -della determinazione della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna del 27.11.2024, n. 25860, recante: “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; -dell’Allegato parte integrante 1 della suddetta determinazione; -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, compresa la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 3.2.2025, avente ad oggetto: “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. in l. 6.8.2015, n. 125”.

Giustizia amministrativa202302879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti nazionali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la determinazione regionale di aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego del payback e il differimento dei termini di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso e motivi aggiunti per l'annullamento degli atti nazionali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 e i relativi atti conseguenziali. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 30 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, affermando di avere pagato alla Regione Emilia-Romagna una somma corrispondente al 25 per cento dell'importo previsto per gli anni considerati e ritenendo così estinta l'obbligazione di rimborso del payback.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché agli atti risultava soltanto copia della quietanza di pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna e non anche l'atto regionale attestante l'avvenuto versamento di quanto dovuto. Tuttavia, considerando quanto rappresentato dalla ricorrente e le peculiarità della vicenda, ha ritenuto ragionevolmente desumibile la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti, con contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando non siano integralmente documentati tutti gli elementi idonei a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione sostanziale, purché la carenza di interesse possa essere ragionevolmente desunta dalle circostanze rappresentate e dagli atti disponibili.
  • La mera produzione della quietanza di pagamento, in assenza dell'atto dell'amministrazione che accerti l'avvenuto versamento di quanto dovuto, può non essere sufficiente a dichiarare la cessazione della materia del contendere; può tuttavia concorrere, unitamente alle peculiarità della vicenda, a fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.