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Sentenza

Sentenza n. 4513/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio-rigetto serbato da Anas spa nei confronti dell’istanza di accesso dei ricorrenti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo;

Giustizia amministrativa202602235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché i documenti richiesti risultavano integralmente ostesi. Ha compensato eccezionalmente le spese tra le parti, valorizzando le peculiarità fattuali della controversia e, in particolare, la natura integrativa e collaborativa dell’attività ostensiva di Anas.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto di Anas S.p.A. sull’istanza di accesso ai documenti relativi alla procedura espropriativa per il potenziamento dello svincolo della SS 36 a Dervio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, chiedendo l’accertamento del diritto e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, Anas ha reso disponibili i documenti in suo possesso mediante un link attivo. Anas ha dedotto di non essere l’autorità espropriante e di non essere il soggetto cui l’istanza era legittimamente indirizzabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 175/2016; ha inoltre precisato di avere osteso la documentazione solo in via integrativa e collaborativa rispetto a quella già resa accessibile dall’autorità espropriante Simico. Entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e hanno insistito sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo

    La norma individua il rito e la tutela giurisdizionale invocata per ottenere l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.

  • art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016

    Anas Spa ha dedotto (i) di non essere autorità espropriante, (ii) che l’istanza di accesso agli atti non era legittimamente rivolta nei confronti di Anas Spa ex art. 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 175/16

    La disposizione è richiamata solo quale fondamento della contestazione di Anas circa la legittimità dell’istanza rivolta alla società; il TAR non decide tale questione, definendo il giudizio per integrale ostensione dei documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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