Cassazione Civile, Ordinanza n. 09942/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 emessi da un comune nei confronti di una parrocchia, proprietaria di un immobile utilizzato per attività didattica di scuola per l'infanzia. La parrocchia aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche. La CTR aveva respinto il ricorso ritenendo che l'attività fosse commerciale, perché svolta a fronte del pagamento di rette, benché basse, e perché il carattere paritario della scuola e l'assenza di lucro non escludevano il sinallagma economico. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, deducendo che la CTR si sarebbe limitata a riprodurre la decisione di primo grado senza esporre un reale percorso logico-giuridico; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 39 d.l. 223/2006, sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente valutato i documenti e non avrebbe considerato il contesto e le modalità organizzative dell'attività, né il fatto che parte dei contributi pubblici ricevuti avrebbe inciso sul regime dell'attività; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omessa valutazione della documentazione prodotta e chiedendo in sostanza una nuova ricognizione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza di merito perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere le ragioni della decisione: la CTR aveva chiaramente affermato che la corresponsione di rette faceva assumere all'attività carattere commerciale e che il contributo non era simbolico. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che l'esenzione ICI per le attività didattiche richiede lo svolgimento in concreto con modalità non commerciali e che la natura commerciale è desumibile dal pagamento di rette, anche modeste, non essendo decisivo il mancato conseguimento di utili; ha inoltre richiamato la giurisprudenza unionale sugli aiuti di Stato, osservando che il rilievo dei finanziamenti pubblici presuppone che essi siano l'unica o prevalente fonte di finanziamento e che l'ente faccia parte di un sistema di insegnamento pubblico, circostanza non dedotta in causa. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e del quadro probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
gli immobili utilizzati ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività ... didattiche
L'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività didattiche presuppone un accertamento in fatto sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività e non opera se l'attività è svolta con modalità commerciali, anche in presenza di finalità non lucrative.
art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223
È richiamato quale disposizione rilevante nel regime dell'esenzione, ma la Corte lo considera nel quadro dell'interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è costituzionalmente viziata solo quando sia apparente o incomprensibile e non consenta di percepire l'iter logico della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla per motivazione apparente solo se la motivazione, pur graficamente esistente, non rende conoscibili le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di esenzione ICI.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono evocati per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché mira a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
Il divieto di aiuti di Stato riguarda le attività delle imprese; un'attività didattica rientra nel concetto di attività economica se offre servizi su un mercato dietro remunerazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo formalmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico-giuridico è percepibile.
- Ai fini dell'esenzione ICI per immobili destinati ad attività didattiche, conta il modo concreto di svolgimento dell'attività: il pagamento di rette, anche modeste, è indice di modalità commerciali e l'assenza di lucro non basta da sola a escluderle.
- Il carattere paritario o religioso dell'ente che gestisce la scuola non è di per sé sufficiente a negare la natura economica dell'attività, se la prestazione è resa dietro corrispettivo e in un contesto negoziale.
- Il richiamo ai contributi pubblici rileva solo se risulti che essi costituiscano la fonte unica o prevalente di finanziamento e se l'attività sia inserita in un sistema di insegnamento pubblico; in difetto, non opera l'esclusione della disciplina sugli aiuti di Stato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali censure attengono al merito e non alla violazione di legge in senso stretto.
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