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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1279 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per il periodo d'imposta 2002, la deducibilità di diversi costi ai fini IRPEG e IRAP e la detraibilità della relativa IVA. Il rilievo principale riguardava royalties corrisposte alla società collegata ITW Italy Holding S.r.l., ritenute non congrue e parzialmente indeducibili in applicazione della disciplina sul transfer pricing. Erano inoltre contestati costi per carburante documentati da schede prive di timbro o firma, spese di spedizione e doganali, nonché rimborsi di viaggio non univocamente riferibili alla società. La CTR aveva respinto integralmente l'appello dell'Agenzia, esaminando però soltanto il rilievo relativo alle royalties.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui rilievi diversi dal transfer pricing e sui relativi motivi di appello. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo dell'Agenzia, relativi rispettivamente all'applicabilità della disciplina del transfer pricing e alla motivazione sul regime fiscale del Delaware; ha dichiarato infondato il quarto motivo, concernente l'interpretazione della legge fiscale straniera. Il ricorso incidentale condizionato della società contribuente è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame dei rilievi non esaminati e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, già art. 76, comma 5

    Disciplina il transfer pricing e consente di rettificare i prezzi delle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo quando non risultano conformi al valore normale. Nel caso concreto la Corte non ha deciso nel merito l'applicabilità della norma, poiché il relativo motivo dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 1-5

    Riguarda i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito. I rilievi basati su tale disposizione non erano stati esaminati dalla CTR.

  • D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 3 e 4

    Prevede requisiti formali per la documentazione dei rifornimenti di carburante, tra cui gli elementi di convalida della scheda. Anche questi rilievi non erano stati esaminati dalla CTR.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    Regola il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti inerenti all'attività d'impresa. La detrazione era stata contestata in relazione alle royalties ritenute indeducibili, ma la cassazione non ha definito il merito della pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi sottoposti alla sua decisione. La mancata trattazione di autonomi motivi di appello integra omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a esporre le ragioni della decisione. Nel caso concreto la censura per motivazione estremamente concisa è stata ritenuta inammissibile, poiché la CTR aveva comunque esaminato la questione del transfer pricing.

  • L. n. 218 del 1995, artt. 14 e 15

    L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice; la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

    Le disposizioni riguardano l'applicazione diretta della legge straniera. La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, la CTR doveva soltanto utilizzare il regime fiscale del Delaware come elemento fattuale di confronto, non applicare direttamente la normativa fiscale statunitense.

  • Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni, art. 9

    Riguarda le operazioni tra imprese associate e il principio di libera concorrenza. Il motivo fondato su tale disciplina è stato dichiarato inammissibile per novità, mancata pertinenza rispetto alla ratio decidendi e difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Un giudice d'appello deve esaminare e decidere tutti i motivi di impugnazione autonomamente proposti. L'omissione anche di uno solo può comportare la cassazione della sentenza per omessa pronuncia.
  • La Corte di cassazione non esamina nel merito una questione nuova, non adeguatamente devoluta al giudice d'appello o non trascritta in modo autosufficiente nel ricorso.
  • La motivazione concisa non equivale automaticamente a omessa motivazione: se il giudice ha esaminato la questione, l'eventuale insufficienza argomentativa deve essere censurata secondo il diverso vizio processuale previsto dalla legge.
  • Nel transfer pricing, il confronto tra regimi fiscali esteri e italiani può costituire un elemento probatorio, ma non è sufficiente da solo: devono essere valutati anche il valore normale delle prestazioni, i rapporti di controllo, l'effettività delle prestazioni e l'incidenza delle operazioni sul reddito imponibile.
  • Quando la sentenza viene cassata per omessa pronuncia, il giudizio non è necessariamente definito a favore dell'Amministrazione: la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito, che dovrà esaminare le questioni rimaste irrisolte.

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