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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

CONTENZIOSOTRIBUTARIO - Ricorso del contribuente fallito - Legittimazione - Sussiste -Sospensione dei termini per istanza di accertamento con adesione- E' esclusa(artt.6, 8 e 9 del D.L.vo n. 218/97). Ilcontribuente fallito, nell'inerzia del curatore, ben può impugnare l'avviso diaccertamento allo stesso notificato, ma deve farlo entro 60 giorni dalla datadella notifica non trovando applicazione la sospensione dei termini derivantedalla presentazione di istanza per adesione. Invero, il contribuente fallitonon tornato in bonis non può avvalersi della sospensione dei termini perimpugnare per aver presentato istanza di accertamento con adesione, ex art. 6,c. 3, D.L.vo n. 218/97, essendogli impedito di poter perfezionare ilprocedimento di adesione mediante pagamento di quanto dovuto, ex artt. 8 e 9,D.L.vo n. 218/97.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che il contribuente fallito è legittimato a impugnare l'avviso di accertamento in caso di inerzia del curatore. Tuttavia, ha escluso l'applicazione della sospensione dei termini derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Di conseguenza, il ricorso deve essere proposto entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso; l'istanza di adesione non proroga tale termine.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente fallito sosteneva di poter beneficiare della sospensione del termine per proporre ricorso prevista in caso di presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. La questione riguardava sia la sua legittimazione a impugnare l'avviso, nonostante il fallimento, sia l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997. Secondo la decisione, il fallito conserva la possibilità di agire quando il curatore rimane inerte, ma non può perfezionare l'adesione mediante il pagamento delle somme dovute, come richiesto dagli artt. 8 e 9 dello stesso decreto, finché non sia tornato in bonis.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997

    La sospensione del termine per impugnare collegata alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non è applicabile al contribuente fallito che non sia tornato in bonis, poiché egli non può perfezionare validamente l'adesione nei modi previsti dalla legge.

  • Art. 8, D.Lgs. n. 218/1997

    Il perfezionamento dell'accertamento con adesione presuppone il pagamento delle somme dovute secondo le modalità previste; tale adempimento non può essere eseguito autonomamente dal fallito non tornato in bonis.

  • Art. 9, D.Lgs. n. 218/1997

    La definizione dell'accertamento con adesione richiede il rispetto delle condizioni e dei pagamenti previsti dalla disciplina, condizioni incompatibili con la posizione del contribuente fallito privo della disponibilità dei propri beni.

Massime di principio

  • Il contribuente fallito può impugnare personalmente l'avviso di accertamento notificatogli quando il curatore rimane inerte.
  • La legittimazione a proporre ricorso non implica che il fallito possa compiere autonomamente atti dispositivi o pagamenti necessari a perfezionare un accertamento con adesione.
  • In assenza di ritorno in bonis, la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il termine ordinario per impugnare l'atto.
  • Per evitare la decadenza, il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, salvo che trovi applicazione una diversa e specifica causa di sospensione o proroga.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente sia l'inerzia del curatore sia la possibilità concreta e giuridica di perfezionare l'adesione mediante pagamento.

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