Sentenza n. 13699/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - della d.d. n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del DL 78/2015 conv. L. 125/2015” e dell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale; - del d.m. del 6.7.2022 con oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e i relativi Allegati A, B, C e D; - del d.m. del 6.10.2022, con oggetto “Adozione Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa: i. dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; ii. dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; iii. dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14.9.2022; iv. della circolare del Ministero della salute 29.7.2019, n. 22413; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale, successivo e comunque connesso; nonché per l’eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, conv. con modif. dalla l. n. 142/2022 e dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, conv. con modif. dalla l. n. 125/2015, in relazione agli artt. art. 3, 41, 42, 53 e 97 della Costituzione; per l’eventuale rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale sulla conformità delle medesime disposizioni di legge sopra citate con i principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di individuazione del fornitore e richiesta di pagamento di euro 951,49 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e gli atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida. Ha dedotto plurime censure di illegittimità propria e derivata, chiedendo anche, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni concernenti la disciplina legislativa del ripiano. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha annunciato il ritiro in autotutela della richiesta, senza che fosse documentato l'esito effettivo di tale attività. La ricorrente ha comunque dichiarato di ritenere tale comunicazione integralmente satisfattiva e ha chiesto per due volte la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte né le richieste di rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede un'attività amministrativa successiva integralmente e irretrattabilmente satisfattiva, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando una situazione nuova rende certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale. Nel caso concreto, pur non essendo provato l'effettivo ritiro dell'atto, la condotta della ricorrente, che aveva reiteratamente dichiarato soddisfatto il proprio interesse, è stata ritenuta univocamente incompatibile con la permanenza dell'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della parte privata non costituita.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse può, poi, essere desunta anche da fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, così come dal comportamento delle parti.
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale delle parti, quando esso costituisca un fatto univoco incompatibile con la persistente utilità della pronuncia.
art. 9-ter d.l. 78/2015, conv. con modif. dalla l. 125/2015
La disposizione costituisce la base normativa della disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 18 d.l. 115/2022, conv. con modif. dalla l. 142/2022
La disposizione era indicata tra quelle della cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell'Unione europea la ricorrente chiedeva l'eventuale rimessione, ma la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, idonea a soddisfare pienamente e irretrattabilmente la posizione giuridica del ricorrente.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto alla proposizione del ricorso, la decisione giudiziale sia divenuta certa e definitivamente inutile.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, compresa la reiterata dichiarazione del ricorrente di ritenere integralmente soddisfatto il proprio interesse.
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