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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni - Successione ereditaria - Tassazione dell'atto giudiziario - Rimborso - Sentenza passata in giudicato - Duplicazione dell'imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, mediante imposte ipotecarie e catastali e relativa irrogazione di sanzioni, di un atto giudiziario emesso nell'ambito di una successione ereditaria. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'assoggettamento dell'atto all'imposta o la pretesa duplicazione del tributo, sostenendo che l'imposta fosse già stata assolta o non fosse nuovamente dovuta.

La decisione

La pretesa di duplicazione dell'imposta è stata esclusa. Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 131/1986, l'atto dell'autorità giudiziaria deve essere registrato e tassato al momento della sua formazione, anche se impugnato o ancora impugnabile. La tassazione ha carattere provvisorio: l'eventuale conguaglio o rimborso può essere disposto dopo la definizione dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato. Il rimborso deve essere richiesto secondo l'art. 77 del medesimo decreto. Ne consegue che la tassazione iniziale e quella eventualmente risultante dalla sentenza definitiva non costituiscono, di per sé, una duplicazione dell'imposta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati e siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

    L'atto giudiziario deve essere registrato e tassato immediatamente, anche quando non è definitivo. La successiva sentenza irrevocabile può determinare un conguaglio positivo o negativo.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77

    La norma disciplina la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta eventualmente risultata non dovuta o eccedente dopo la definizione definitiva della controversia.

Massime di principio

  • La registrazione e la tassazione di un atto giudiziario non devono essere rinviate solo perché l'atto è stato impugnato o non è ancora passato in giudicato.
  • L'imposta liquidata sull'atto giudiziario prima della definitività della decisione ha natura provvisoria e può essere successivamente adeguata in base all'esito definitivo del giudizio.
  • Il pagamento iniziale dell'imposta e un eventuale successivo conguaglio non integrano automaticamente una duplicazione del tributo: occorre verificare se il secondo importo rappresenti un adeguamento oppure una duplicazione effettiva della stessa base imponibile.
  • Se la sentenza definitiva riduce o esclude l'imposta dovuta, il contribuente deve attivare la procedura di rimborso prevista dalla legge, rispettando termini e modalità applicabili.
  • Per valutare una contestazione analoga occorre confrontare l'atto originariamente registrato, le somme effettivamente versate e il contenuto della sentenza passata in giudicato.

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