Sentenza del 22/02/2016 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni - Successione ereditaria - Tassazione dell'atto giudiziario - Rimborso - Sentenza passata in giudicato - Duplicazione dell'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, mediante imposte ipotecarie e catastali e relativa irrogazione di sanzioni, di un atto giudiziario emesso nell'ambito di una successione ereditaria. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'assoggettamento dell'atto all'imposta o la pretesa duplicazione del tributo, sostenendo che l'imposta fosse già stata assolta o non fosse nuovamente dovuta.
La decisione
La pretesa di duplicazione dell'imposta è stata esclusa. Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 131/1986, l'atto dell'autorità giudiziaria deve essere registrato e tassato al momento della sua formazione, anche se impugnato o ancora impugnabile. La tassazione ha carattere provvisorio: l'eventuale conguaglio o rimborso può essere disposto dopo la definizione dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato. Il rimborso deve essere richiesto secondo l'art. 77 del medesimo decreto. Ne consegue che la tassazione iniziale e quella eventualmente risultante dalla sentenza definitiva non costituiscono, di per sé, una duplicazione dell'imposta.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati e siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
L'atto giudiziario deve essere registrato e tassato immediatamente, anche quando non è definitivo. La successiva sentenza irrevocabile può determinare un conguaglio positivo o negativo.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77
La norma disciplina la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta eventualmente risultata non dovuta o eccedente dopo la definizione definitiva della controversia.
Massime di principio
- La registrazione e la tassazione di un atto giudiziario non devono essere rinviate solo perché l'atto è stato impugnato o non è ancora passato in giudicato.
- L'imposta liquidata sull'atto giudiziario prima della definitività della decisione ha natura provvisoria e può essere successivamente adeguata in base all'esito definitivo del giudizio.
- Il pagamento iniziale dell'imposta e un eventuale successivo conguaglio non integrano automaticamente una duplicazione del tributo: occorre verificare se il secondo importo rappresenti un adeguamento oppure una duplicazione effettiva della stessa base imponibile.
- Se la sentenza definitiva riduce o esclude l'imposta dovuta, il contribuente deve attivare la procedura di rimborso prevista dalla legge, rispettando termini e modalità applicabili.
- Per valutare una contestazione analoga occorre confrontare l'atto originariamente registrato, le somme effettivamente versate e il contenuto della sentenza passata in giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 feb 2016Sentenza del 22/02/2016 n. 913 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →