Cassazione Penale, Sentenza n. 9434/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame; il ricorrente contestava violazione degli artt. 292 co. 2 lett. c) e 309 co. 9 c.p.p. e vizi della motivazione, denunciando l'assenza di una autonoma valutazione del G.I.P. e del Tribunale sul ruolo concreto dell'indagato nel sodalizio e sul contributo fornito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché insufficiente argomentazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (mancata indicazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari e del principio di proporzionalità).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia sanato i vizi indicati nella sentenza rescindente fornendo un'adeguata motivazione: ha spiegato i singoli elementi probatori (intercettazioni, dati di collaborazione internazionale, ruolo del nipote Taib, contatti e finanziamenti, utilizzo dell'esercizio commerciale come luogo di incontro e raccolta denaro, acquisto congiunto dell'autovettura) che giustificano la gravità indiziaria e la qualificazione dell'esercizio come base logistica; ha inoltre motivato il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione in relazione alla struttura organizzativa, ai mezzi e ai contatti in capo all'indagato, e ha ritenuto proporzionata la custodia cautelare in carcere ritenendo insufficienti le misure meno afflittive. La Corte ha poi chiarito che la tecnica della motivazione per incorporazione è ammissibile se dal provvedimento si evince conoscenza degli atti e rielaborazione critica, e ha delimitato il controllo di legittimità sulla motivazione a verifica di adeguatezza ed assenza di illogicità evidenti.
Norme richiamate
art. 61-bis cod. pen.
Circostanza aggravante contestata in relazione al capo 2; il Tribunale del riesame aveva annullato parzialmente l'ordinanza del GIP limitatamente a questa circostanza, poi valutata nel giudizio di rinvio
art. 292 cod. proc. pen.
Richiama l'onere di motivazione del giudice cautelare e il requisito dell'autonoma valutazione; la Corte afferma che detta autonoma valutazione è compatibile con l'uso della motivazione per incorporazione se dal testo emerge conoscenza critica degli atti
art. 309 co. 9 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma il cui contenuto sarebbe stato violato; dal testo emerge che la corte non ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione ai sensi di questa disposizione
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al presupposto cautelare: il provvedimento deve fondare la misura su esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha ritenuto che tali esigenze siano state adeguatamente valutate
Massime di principio
- Il giudice cautelare deve compiere un'autonoma valutazione degli elementi indiziari, ma questa non richiede necessariamente una formulazione stilisticamente diversa da quella del P.M.; la motivazione per incorporazione è ammessa se dal provvedimento risulta conoscenza critica degli atti e rielaborazione argomentata
- Intercettazioni, contatti ripetuti con i membri del sodalizio, la disponibilità e l'uso di un esercizio commerciale come luogo di incontro e la gestione di somme versate dai migranti possono costituire gravi indizi di partecipazione ad associazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- La sussistenza del pericolo di fuga o di reiterazione va valutata nel complesso, anche attraverso elementi non necessariamente costituiti da atti materiali di fuga: legami organizzativi, disponibilità di mezzi, contatti transnazionali e ruolo nell'associazione sono fattori rilevanti
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata concretamente: il carcere può essere ritenuto proporzionato quando le misure meno afflittive non interrompono i rapporti criminali o non sono adeguate a prevenire la reiterazione
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato a verificare l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti; non è consentito rinnovare il giudizio di merito sulla sufficienza probatoria se la motivazione è adeguata
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