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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9434/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame; il ricorrente contestava violazione degli artt. 292 co. 2 lett. c) e 309 co. 9 c.p.p. e vizi della motivazione, denunciando l'assenza di una autonoma valutazione del G.I.P. e del Tribunale sul ruolo concreto dell'indagato nel sodalizio e sul contributo fornito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché insufficiente argomentazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (mancata indicazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari e del principio di proporzionalità).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia sanato i vizi indicati nella sentenza rescindente fornendo un'adeguata motivazione: ha spiegato i singoli elementi probatori (intercettazioni, dati di collaborazione internazionale, ruolo del nipote Taib, contatti e finanziamenti, utilizzo dell'esercizio commerciale come luogo di incontro e raccolta denaro, acquisto congiunto dell'autovettura) che giustificano la gravità indiziaria e la qualificazione dell'esercizio come base logistica; ha inoltre motivato il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione in relazione alla struttura organizzativa, ai mezzi e ai contatti in capo all'indagato, e ha ritenuto proporzionata la custodia cautelare in carcere ritenendo insufficienti le misure meno afflittive. La Corte ha poi chiarito che la tecnica della motivazione per incorporazione è ammissibile se dal provvedimento si evince conoscenza degli atti e rielaborazione critica, e ha delimitato il controllo di legittimità sulla motivazione a verifica di adeguatezza ed assenza di illogicità evidenti.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata in relazione al capo 2; il Tribunale del riesame aveva annullato parzialmente l'ordinanza del GIP limitatamente a questa circostanza, poi valutata nel giudizio di rinvio

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere di motivazione del giudice cautelare e il requisito dell'autonoma valutazione; la Corte afferma che detta autonoma valutazione è compatibile con l'uso della motivazione per incorporazione se dal testo emerge conoscenza critica degli atti

  • art. 309 co. 9 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma il cui contenuto sarebbe stato violato; dal testo emerge che la corte non ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione ai sensi di questa disposizione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al presupposto cautelare: il provvedimento deve fondare la misura su esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha ritenuto che tali esigenze siano state adeguatamente valutate

Massime di principio

  • Il giudice cautelare deve compiere un'autonoma valutazione degli elementi indiziari, ma questa non richiede necessariamente una formulazione stilisticamente diversa da quella del P.M.; la motivazione per incorporazione è ammessa se dal provvedimento risulta conoscenza critica degli atti e rielaborazione argomentata
  • Intercettazioni, contatti ripetuti con i membri del sodalizio, la disponibilità e l'uso di un esercizio commerciale come luogo di incontro e la gestione di somme versate dai migranti possono costituire gravi indizi di partecipazione ad associazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
  • La sussistenza del pericolo di fuga o di reiterazione va valutata nel complesso, anche attraverso elementi non necessariamente costituiti da atti materiali di fuga: legami organizzativi, disponibilità di mezzi, contatti transnazionali e ruolo nell'associazione sono fattori rilevanti
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata concretamente: il carcere può essere ritenuto proporzionato quando le misure meno afflittive non interrompono i rapporti criminali o non sono adeguate a prevenire la reiterazione
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato a verificare l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti; non è consentito rinnovare il giudizio di merito sulla sufficienza probatoria se la motivazione è adeguata

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