Sentenza n. 1060/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 giugno 2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, per un importo di 500 euro annui negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza è stata notificata al Ministero il 6 maggio 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 maggio 2025, e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, è decorso senza adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto che il Ministero fosse condannato a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, da porre a carico dell'amministrazione solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della pronuncia rimanga inadempiente rispetto all'obbligo conformativo o di pagamento da essa derivante.
- Ai fini dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, la documentazione del titolo giudiziale, del suo passaggio in giudicato, della notificazione all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge è sufficiente quando l'amministrazione non contesti specificamente il mancato adempimento.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli i poteri necessari all'adozione degli atti sostitutivi.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituita, non abbia dato esecuzione al giudicato e non abbia contestato l'inadempimento.
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