Sentenza n. 754/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 90/2025, nel procedimento RG. n 492/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 28.03.2025, pubblicata in pari data (doc. n. 1) e passata in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo non perfezionata la rinuncia per difetto delle formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’accordo delle parti in tal senso.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 90/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice del lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 90/2025, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Nel corso dell’udienza camerale del 21 maggio 2026, i suoi difensori hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era stata formulata nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, la dichiarazione è stata qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Richiede il rispetto di specifiche formalità per la rinuncia al ricorso; la loro inosservanza impedisce di considerare perfezionata la rinuncia processuale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di qualificare la dichiarazione non formalmente valida di rinuncia come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice nel provvedimento definitorio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo deve rispettare le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; in mancanza, la dichiarazione della parte non produce gli effetti tipici della rinuncia processuale.
- Quando una dichiarazione di rinuncia non è formalmente valida, essa può essere qualificata ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, senza esame nel merito delle modalità di esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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