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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1439/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 24.10.2024.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1439/2024, relativa al riconoscimento del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha corrisposto, in data 23 febbraio 2026, il bonus carta del docente relativo agli anni indicati nel ricorso, per tutti i ricorrenti. Pur dando atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, ed è stata disposta anche la restituzione del contributo unificato, se versato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito i docenti hanno agito per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione che soddisfi integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda principale diviene improcedibile per soddisfazione sopravvenuta.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alla restituzione del contributo unificato e alla rifusione delle spese processuali, ove il comportamento tenuto abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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