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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28725/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado, la quale aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla revisione del classamento di un immobile sito in Roma. La CTR aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'appello perché eseguita tramite un operatore postale privato. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha dedotto la violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta privata e delle norme del processo tributario e del codice di procedura civile, sostenendo che la notifica non fosse inesistente ma, al più, nulla, e che dovesse comunque valutarsi la tempestività dell'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 299 del 2020, secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo nel periodo intermedio tra la direttiva europea e la legge n. 124 del 2017 è nulla e non inesistente. Tuttavia ha rilevato che, nel caso concreto, occorreva comunque verificare la tempestività dell'appello rispetto al termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Dall'esame del fascicolo è emerso che l'appello era stato notificato il 10.3.2017 a fronte del deposito della sentenza di primo grado il 13.9.2016, quindi entro il termine lungo. Perciò la declaratoria di inammissibilità per tardività non reggeva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'esame dei motivi di merito rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 261/1999, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nel regime intermedio, la notificazione tramite operatore postale privato non fosse inesistente ma dovesse essere valutata secondo la disciplina applicabile agli operatori postali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16, comma 3

    Richiamato come norma del processo tributario in tema di notificazioni degli atti processuali.

  • L. 124/2017, art. 1, commi 57 e 58

    Richiamata per il nuovo regime introdotto in materia di notificazioni tramite operatori postali privati.

  • L. 890/1982

    Richiamata nel complesso della disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

  • c.p.c., art. 149

    Richiamato quale norma generale sulla notificazione degli atti processuali per mezzo del servizio postale.

  • c.p.c., art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Indicati come parametri del vizio dedotto in cassazione.

  • c.p.c., art. 327

    Applicato per individuare il termine lungo di sei mesi per proporre appello in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 51

    Richiamato per affermare l'inammissibilità dell'appello tardivo nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'intervento della L. n. 124 del 2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della controparte, ma tale sanatoria non vale a fondare la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore privato ai fini della tempestività dell'impugnazione.
  • Quando si contesta la tempestività di un'impugnazione, il giudice deve verificare d'ufficio sia il dies a quo sia il dies ad quem del termine, anche se la questione non è stata specificamente sollevata nel grado precedente.
  • In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza ed è quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione grava su chi la propone.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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