Sentenza n. 13676/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di due ormeggiatori nel Porto di Napoli, inclusi il bando, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato al concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già ormeggiatore presso il Porto di Salerno, aveva chiesto senza esito di essere trasferito al Porto di Napoli mediante mobilità e aveva successivamente partecipato al concorso indetto per due posti di ormeggiatore, risultando non idoneo alla prova pratica. Con il primo motivo ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare preventivamente una procedura di mobilità volontaria, denunciando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 30 e 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di trasparenza, buon andamento e par condicio, nonché l’illegittimità del bando e della disciplina collettiva nella parte relativa alla mobilità. Con il secondo motivo ha contestato la composizione della commissione esaminatrice, composta anche da presidenti di cooperative di ormeggiatori individuati o designati sulla base di nominativi proposti dall’associazione nazionale di categoria ANGOPI, deducendo la violazione dell’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Con gli ulteriori motivi ha contestato la valutazione della prova pratica, presunte irregolarità nello svolgimento delle prove, l’assenza di criteri e griglie preventive, l’insufficienza del voto numerico e l’erroneità dei criteri di valutazione dei titoli. Con motivi aggiunti ha impugnato alcune disposizioni del regolamento n. 93 del 19 aprile 2024, modificativo del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, nonché una circolare e una bozza di bando, deducendo analoghi vizi sulla composizione della commissione e sulla posizione degli ormeggiatori già in servizio presso altri porti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il primo motivo, poiché la mancata attivazione della mobilità costituiva un pregiudizio derivante direttamente dall’indizione della procedura e avrebbe dovuto essere contestata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Ha invece ritenuto tempestiva e fondata la censura sulla composizione della commissione: il relativo vizio non è immediatamente lesivo e può essere impugnato dal candidato solo con l’esito della procedura, quando la lesione diviene attuale. Il divieto previsto dall’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, applicabile alla procedura anche in ragione della natura pubblicistica dell’attività e della selezione degli ormeggiatori, impedisce la nomina di rappresentanti o designati da associazioni professionali. L’ANGOPI, quale associazione nazionale rappresentativa dei gruppi di ormeggiatori e barcaioli, rientra in tale fattispecie; inoltre, la sua sfera di influenza comprende l’ente che ha indetto la selezione e il Porto di Napoli. La commissione, essendo composta da membri designati o individuati sulla base di una terna proposta dall’ANGOPI, è risultata illegittima. Il vizio è stato ritenuto assimilabile all’incompetenza e ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, compreso il bando, con assorbimento delle ulteriori censure sostanziali. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, poiché rivolti contro disposizioni regolamentari successive alla procedura, generali e astratte, non immediatamente lesive. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese sostenute dal ricorrente; le spese tra le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento costituiscono principi generali anche delle procedure selettive per l’accesso alla professione di ormeggiatore.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
È stato invocato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di previo ricorso alla mobilità; la relativa censura è stata dichiarata irricevibile per tardività.
art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001
Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni ... rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Il divieto costituisce principio generale applicabile alle procedure selettive e impedisce la nomina di soggetti designati da associazioni professionali quando sussista un collegamento funzionale tra l’associazione e l’ente che indice la selezione.
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni ... rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La disposizione, quale declinazione dei principi di imparzialità e buon andamento, è stata applicata alla commissione della procedura per ormeggiatori.
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di attivare la mobilità prima del concorso; la censura è stata dichiarata irricevibile.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In presenza di un vizio assimilabile all’incompetenza, il giudice deve rilevare il vizio e non esaminare le ulteriori censure sostanziali, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato.
art. 213 d.P.R. n. 328/1952, come modificato dal d.P.R. n. 93/2024
Le disposizioni regolamentari impugnate con motivi aggiunti, successive alla procedura e di portata generale e astratta, non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse concreto e attuale.
Massime di principio
- Il vizio relativo alla composizione di una commissione esaminatrice, in quanto normalmente endoprocedimentale e non immediatamente lesivo, può essere impugnato dal partecipante insieme all’atto conclusivo della procedura, quando la lesione diviene concreta e attuale; l’impugnazione immediata è necessaria solo per atti già direttamente lesivi o idonei a vincolare in modo irreversibile l’esito della selezione.
- Il divieto di nominare nelle commissioni selettive soggetti rappresentativi o designati da associazioni professionali costituisce principio generale di imparzialità e buon andamento, applicabile anche a procedure selettive estranee a un rapporto di pubblico impiego in senso stretto quando l’attività oggetto della selezione abbia natura strutturalmente pubblicistica.
- Ai fini dell’incompatibilità, non è sufficiente la mera appartenenza del commissario a una categoria o associazione professionale; occorre verificare il collegamento funzionale tra l’attività dell’associazione e l’ente che indice la selezione. Tale collegamento sussiste quando l’associazione opera a livello nazionale quale organismo rappresentativo della categoria interessata, comprendendo nella propria sfera di influenza l’ente selezionatore.
- Il vizio della composizione della commissione esaminatrice, assimilabile all’incompetenza, comporta l’annullamento degli atti della procedura e l’assorbimento delle censure relative alla valutazione dei candidati e alle altre modalità sostanziali della selezione, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato.
- La mancata attivazione di una procedura di mobilità, quando il pregiudizio deriva direttamente dall’indizione del concorso, deve essere contestata tempestivamente impugnando il bando; la contestazione proposta soltanto dopo l’esito della selezione è tardiva.
- Le disposizioni regolamentari generali e astratte, successive alla procedura concorsuale e non immediatamente lesive, non possono essere impugnate in assenza di una lesione concreta e attuale; potranno essere contestate in occasione di una successiva procedura nella quale la loro applicazione arrechi un pregiudizio.
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