Cassazione Penale, Ordinanza n. 09266/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo presunti difetti di motivazione della sentenza di appello. In sostanza ha sostenuto che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati ad aderire al percorso logico del primo giudice, senza indicare quali risultanze processuali fossero determinanti per l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica, indeterminata e aspecifica, perché non precisava quali doglianze fossero state effettivamente formulate con l'appello e trascurate dalla Corte territoriale, né indicava in modo concreto le ragioni della critica alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rispettava i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. La censura non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza di appello e non assolveva la funzione di critica argomentata della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
impone che il ricorso contenga motivi specifici e puntualmente formulati; la loro mancanza determina inammissibilità.
art. 591, comma 1, c.p.p.
prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti di ammissibilità, tra cui la specificità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o aspecifici, cioè quando non individuano con chiarezza le ragioni di censura della sentenza impugnata.
- La denuncia di vizi motivazionali deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e con i motivi di appello eventualmente disattesi; non basta lamentare in via astratta una adesione del giudice di appello a quello di primo grado.
- La funzione del motivo di ricorso è consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente i rilievi sollevati ed esercitare il sindacato; se tale funzione non è assolta, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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