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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36278/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI per l'anno 2007, sostenendo che l'avviso di liquidazione presupposto fosse stato annullato in sede giudiziale e che, comunque, l'ingiunzione fosse illegittima perché emessa e notificata quando il giudizio sull'atto presupposto era ancora pendente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittima l'ingiunzione perché il contenzioso sull'avviso presupposto non era definito e non era stata concessa sospensione giudiziale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con quattro motivi strettamente connessi: violazione delle norme sulla riscossione dell'ICI e sulla riscossione frazionata, per avere la CTR ritenuto legittima l'ingiunzione nonostante l'annullamento dell'atto presupposto in primo grado; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato esame del tempo di notificazione dell'ingiunzione; violazione dell'art. 47 d.lgs. 546/1992 e delle norme tributarie per non aver considerato che l'annullamento giudiziale dell'atto presupposto prevale sulla mera sospensione; ulteriore censura sulla prevalenza dell'annullamento rispetto alla sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di ICI, non opera la riscossione frazionata prevista per altri tributi e che, pertanto, è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione per l'intero importo anche mentre pende il giudizio sull'atto presupposto. Da ciò ha tratto la conseguenza che il comune poteva emettere l'ingiunzione di pagamento pur in pendenza del contenzioso sull'avviso di liquidazione, salvo eventuale sospensione del recupero, la quale costituisce una facoltà dell'ente e non un obbligo. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 504/1992

    richiamato come norma sulla disciplina dell'ICI e della riscossione, ma ritenuto non ostativo all'emissione dell'ingiunzione per l'intero in pendenza del giudizio sull'atto presupposto

  • artt. 1 e 2 r.d. n. 639/1910

    richiamati quali norme sull'ingiunzione di pagamento, senza escluderne la legittimità nel caso concreto

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che opera solo nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, istituto non applicabile all'ICI

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come fonte della riscossione frazionata, poi abrogata, e dunque non applicabile al tributo in questione

  • art. 37 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato per l'abrogazione della disciplina della riscossione frazionata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma processuale violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma processuale violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza dell'annullamento dell'atto rispetto alla sospensione, ma la Corte ha escluso che impedisse la riscossione dell'intero in pendenza di giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di ICI, la disciplina della riscossione frazionata non si applica; ne consegue che l'ente impositore può procedere alla riscossione dell'intero importo anche se è pendente il giudizio sull'avviso di accertamento o liquidazione presupposto.
  • L'eventuale sentenza di primo grado favorevole al contribuente non impedisce, di per sé, la riscossione dell'intero tributo in pendenza dei successivi gradi di giudizio, fermo restando il possibile rimborso in caso di esito definitivo favorevole al contribuente.
  • La sospensione della riscossione è una facoltà dell'ente impositore o può essere disposta in sede giurisdizionale, ma la sua mancanza non rende illegittima l'ingiunzione o l'iscrizione a ruolo quando la legge consente la riscossione integrale in pendenza di lite.
  • Quando il tributo non è soggetto a riscossione frazionata, la pendenza del contenzioso sull'atto presupposto non costituisce, da sola, causa di nullità o illegittimità dell'atto di riscossione successivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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