Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di pace di Milano che aveva convalidato il suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, disposto perché ritenuto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non respinto ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 286/1998, con conseguente applicazione della misura espulsiva prevista dall'art. 13, lett. a), del medesimo decreto. Nel ricorso egli ha dedotto che non era sua intenzione trattenersi in Italia, che la presenza nel territorio nazionale era dovuta alla visita del fratello in seguito a un incidente e che, durante il soggiorno, aveva smarrito il portafogli contenente il permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità tedesche, poiché risiederebbe in Germania. Tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno e, inoltre, la Corte osserva solo incidentalmente che non sono state formulate censure riconducibili ad alcuno dei motivi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si fonda in via dirimente sulla mancata notificazione del ricorso; in via di mera completezza, la Corte ha aggiunto che l'impugnazione non conteneva censure formalmente riconducibili ai motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., trattandosi di giudizio a critica vincolata che richiede specificità e immediata riconducibilità del vizio denunciato alle categorie legali. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici e immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di censura previste dalla norma.
art. 10 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come base del meccanismo di respingimento rilevante ai fini del trattenimento e della successiva misura espulsiva.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale presupposto della misura espulsiva posta a base del trattenimento convalidato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione è inammissibile se non è stata notificata, poiché la rituale instaurazione del contraddittorio è condizione necessaria del ricorso.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e tecnicamente riconducibili a uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non sono sufficienti deduzioni generiche o non sussumibili in una precisa ipotesi di vizio.
- L'assenza di formule sacramentali non esonera il ricorrente dall'onere di indicare con chiarezza il vizio denunciato, così da consentirne l'immediata riconduzione alla griglia legale dei motivi di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, può essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale
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