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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1027/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione con due motivi: (1) vizio di travisamento della prova e difetto di motivazione nella conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000; la difesa sosteneva che non fosse provato che Alosi fosse il "dominus" della Tecno s.r.l., che le fatture fossero riconducibili alla società e non a terzi tecnici, e che le affermazioni sulla mancanza di competenze dei soci Tecno fossero congetturali e non supportate da accertamenti; (2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione: la difesa riteneva che il termine prescrizionale massimo applicabile fosse di 7 anni e 6 mesi, considerata la successiva introduzione del comma 2-bis dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 (legge n. 157/2019) e questioni relative alla modificazione in peius intervenuta in precedenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul punto di fatto ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito: le fatture emesse dalla Tecno s.r.l. per l'anno 2014 sono state ritenute false per la loro genericità, per la tempistica anomala di emissione, per la mancata prova dei pagamenti e per l'assenza di riscontri che collegassero le prestazioni fatturate a effettive attività svolte dalla società; la Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui la Tecno era strumento operativo riconducibile ad Alosi. Sul punto di diritto ha stabilito che, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (in vigore dal 14/9/2011), il reato commesso il 31/12/2015 si prescrive in 10 anni (prescrizione al 31/12/2025) e che il comma 2-bis dell'art. 2 introdotto dal d.l. n. 124/2019 costituisce una fattispecie attenuata e non autonoma, per cui non incide sul computo della prescrizione. Condanna e sospensione condizionale confermate nella sostanza; ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina il delitto relativo all'indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazioni fiscali; la Corte ha confermato l'addebito a carico dell'imputato per le fatture ritenute inesistenti.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce il termine prescrizionale applicabile al reato; la Corte ha ritenuto che, in vigore dal 14/9/2011, la prescrizione per il reato contestato sia di 10 anni (scadenza 31/12/2025).

  • art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 39 d.l. n. 124/2019, conv. in legge n. 159/2019)

    La disposizione, che prevede una fattispecie "attenuata" per importi inferiori a 100.000 euro, è stata interpretata come circostanza attenuante e non come fattispecie autonoma; pertanto non incrementa o modifica il calcolo della prescrizione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Prescrive i contenuti obbligatori della fattura; la Corte ha ritenuto le fatture in contestazione "estremamente generiche" e non idonee a dimostrare la natura, qualità e quantità delle prestazioni.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Principio per il calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale: la Corte ha richiamato che una circostanza attenuante non può modificare il computo della prescrizione come se fosse una fattispecie autonoma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione citata in relazione alla condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il riesame degli elementi di fatto è precluso quando le sentenze di merito forniscono un apparato motivazionale razionale e coerente: non è possibile imporre al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove se non è dimostrata irragionevolezza.
  • La mancanza di documentazione di pagamento, l'emissione di fatture in prossimità di fine anno per prestazioni datate, la genericità delle descrizioni e l'assenza di tracce di corresponsione sono elementi che possono giustificare la qualificazione delle fatture come inesistenti.
  • Quando una nuova norma introduce una fattispecie meno grave o una disciplina attenuante, è necessario verificare se si tratti di una fattispecie autonoma o di una mera attenuante: solo le modifiche che incidono sulla fattispecie autonoma possono rilevare per il computo della prescrizione.
  • Per il calcolo della prescrizione occorre fare riferimento alla pena edittale applicabile alla fattispecie considerata ai sensi dell'art. 157 c.2 c.p.; le circostanze attenuanti non autonome non modificano tale parametro.
  • La ricostruzione della titolarità e del controllo reale su società utilizzate per emettere fatture può essere fondata su elementi strutturali della compagine sociale, sulle mansioni effettive e sull'assenza di professionalità dichiarate: il collegamento probatorio può essere induttivo e coordinato con altri riscontri documentali.

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