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Sentenza

Sentenza n. 4811/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione: - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 adottato dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, con il quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l''effetto alla società ricorrente sono state richieste le seguenti somme: € 4.734,70 per l''anno 2015; € 7.014,72 per l''anno 2016; € 11.986,90 per l''anno 2017; € 3.068,05 per l''anno 2018 e, quindi, complessivi € 26.804,35; - degli Allegati alla suindicata determinazione, contenenti, rispettivamente: la quantificazione degli oneri per il ripiano di cui al precedente punto per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 per ciascuna annualità e per dato complessivo, con indicazione degli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Toscana; l''incidenza percentuale del fatturato di ogni fornitore sul totale della spesa per l''acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale della Regione, per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni aziendali di validazione e certificazione del fatturato della ricorrente relativo agli anni 2015-2016-2017-2018; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, con cui si è provveduto alla Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto l''Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, contenente l'' “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; - ove occorra, dell''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti suindicati comunque lesivo dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, con richiesta complessiva di € 26.804,35, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto dirigenziale della Regione Toscana che le aveva richiesto il versamento degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati di quantificazione, alle deliberazioni aziendali di validazione del fatturato, ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e agli ulteriori atti presupposti. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 24 novembre 2025, con cui è stato manifestato il sopravvenuto disinteresse alla decisione di merito. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa sostanziale del meccanismo di determinazione degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici, ma non è stato esaminato nel merito dal giudice.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il venir meno dell'interesse alla pronuncia risulta dal processo.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • In presenza di una decisione meramente processuale dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese tra le parti quando sussistano giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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