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Ordinanza

Ordinanza n. 632/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza prot. n. 12770 del 7 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Grande Ospedale Metropolitano ha rigettato la richiesta di accesso ai documenti. Nel corso della verifica preliminare del contraddittorio, il Collegio ha rilevato che la relata di notifica del ricorso ai due controinteressati non indicava l'elenco dal quale erano stati estratti i rispettivi indirizzi PEC, in violazione dell'art. 3-bis, comma 5, lett. f), della legge n. 53/1994. Poiché i controinteressati non si sono costituiti, il Collegio non ha potuto ritenere sanata la irregolarità e ha qualificato il vizio come nullità della notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di accesso né la legittimità del diniego. Ha disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente all'ordinanza collegiale, nei confronti dei controinteressati, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria. La ricorrente dovrà depositare la prova delle notificazioni entro ulteriori 10 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 5, lett. f), l. 53/1994

    Rilevato che la relata di notifica del ricorso, quanto ai controinteressati dott. Angelo Attinà e dott.ssa Francesca Gangemi, contrariamente a quanto disposto dall’art. 3 bis, comma 5 lett. f) L. n. 53 del 21/01/1994, non reca l’indicazione dell’elenco da cui i rispettivi indirizzi pec ivi indicati sono stati estratti, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare la correttezza del processo di notificazione in evidenza;

    La relata di notifica effettuata via PEC deve indicare l'elenco dal quale è stato estratto l'indirizzo del destinatario; la mancata indicazione impedisce la verifica della correttezza della notificazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Ritenuta, pertanto, la necessità, ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., che la ricorrente provveda a rinnovare la notificazione del ricorso, in uno alla presente ordinanza collegiale, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, di quest’ultima, depositandolo nell’ulteriore termine perentorio di 10 giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto si è perfezionata anche per il destinatario.

    Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice dispone la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato, con successivo deposito della prova nel termine stabilito.

Massime di principio

  • La relata di notificazione del ricorso effettuata a mezzo PEC deve indicare l'elenco dal quale è stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario, così da consentire al giudice di verificarne la correttezza.
  • La mancata costituzione del destinatario non sana la nullità della notificazione derivante dall'omessa indicazione dell'elenco di estrazione dell'indirizzo PEC.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per la rinnovazione e un ulteriore termine per il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela del terzo

Testo integrale

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