Ordinanza n. 1818/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissibilità al finanziamento richiesto nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2022, relativo a un sistema automatico di carico e scarico per un impianto di taglio laser
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui INAIL ha dichiarato non ammissibile la domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2022, ritenendo inattendibile la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) prodotta in sede procedimentale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. La controversia verte sulla correttezza tecnica della valutazione del rischio e sull’idoneità dell’intervento proposto a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, con facoltà di delega a un docente o ricercatore competente. Il verificatore dovrà esaminare le concrete modalità di movimentazione delle lamiere presso l’impianto di taglio laser; valutare la concreta utilizzabilità delle attrezzature di sollevamento esistenti per le diverse tipologie di lamiere; verificare se il loro impiego possa deformare le lamiere di minore spessore; accertare la coerenza dei parametri impiegati per il calcolo del rischio iniziale e successivo all’intervento e la loro conformità alla UNI ISO 11228-1; infine, stabilire se il sistema automatico proposto determini un miglioramento quantitativamente apprezzabile del rischio MMC. La relazione scritta e motivata dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della verificazione saranno liquidate con il provvedimento conclusivo e poste definitivamente a carico della parte soccombente. La trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
che, pertanto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., il Collegio ritiene necessario disporre verificazione da eseguirsi a cura del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, con facoltà di delega ad altro docente o ricercatore in possesso di specifiche competenze nella materia, il quale, mediante relazione scritta e motivata, risponderà al seguente quesito
Il Collegio dispone la verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. quando la decisione richiede competenze tecniche specialistiche non disponibili attraverso la sola valutazione degli atti.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso richiede competenze specialistiche per valutare la correttezza di un’analisi tecnica e l’effettiva idoneità di un intervento proposto, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola a un soggetto qualificato e formulando quesiti specifici sui fatti e sui parametri tecnici rilevanti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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