Ordinanza n. 110/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della nota recante protocollo n. -OMISSIS- e notificata al -OMISSIS- -OMISSIS- in data 22 Agosto 2024, mediante la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento, a firma del Capo Ufficio Col. -OMISSIS- determinava il giudizio di non idoneità del militare odierno ricorrente all’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2023, con la seguente motivazione: “Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare, che hanno rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”; del verbale n. -OMISSIS- dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento Sergenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, contenente il giudizio di NON IDONEITA’ del -OMISSIS- -OMISSIS-, all’avanzamento al grado superiore per prescritto periodo minimo di permanenza nell’attuale grado, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore, espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento e comunicato con nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore riferito all'aliquota del 31 dicembre 2023. Il provvedimento era motivato dal richiamo a reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare, ritenute indicative di gravi carenze nelle qualità di base necessarie per l'assunzione di funzioni superiori e tali da non offrire piene garanzie sul futuro disimpegno dei compiti connessi al grado superiore. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a descrivere l'atto impugnato e a disporre acquisizioni informative sull'attuale interesse alla decisione.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito del ricorso né la legittimità del giudizio di non idoneità. Ha disposto che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla definizione del giudizio, oppure se siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. La decisione è giustificata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, trattare effettivamente nel merito soltanto i ricorsi ancora attuali e cooperare alla ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Postula una cooperazione processuale tra giudice e parti finalizzata a verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e a evitare la trattazione di cause non più effettivamente controverse.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di fissare o trattare il merito di un ricorso, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di attestare l'attualità dell'interesse alla decisione e di segnalare eventuali rinunce, sopravvenute cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando sussiste ancora interesse alla decisione, il giudice può chiedere alle parti di indicare le connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire disfunzioni processuali.
- La richiesta di dichiarazioni sull'attualità dell'interesse e sulle connessioni con altri giudizi costituisce un incombente istruttorio interlocutorio e non comporta alcuna anticipazione della decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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