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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05767/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso relativo a un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato a fronte di costi sostenuti dalla società contribuente e non utilizzato in compensazione. La società aveva presentato istanze di rimborso per diverse annualità, sostenendo di rientrare nell’agevolazione prevista dalla normativa di settore, come interpretata autenticamente, poiché il contratto di ricerca era stato stipulato con la propria controllante, residente nei Paesi Bassi, che però operava anche tramite una stabile organizzazione in Svizzera. L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione della CTR che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, deducendo violazione della disciplina sul credito d’imposta: secondo l’Ufficio, il requisito soggettivo della localizzazione/residenza del committente doveva essere verificato con riguardo alla stabile organizzazione svizzera, sicché la presenza della branch in Svizzera, Stato non incluso nell’Unione europea, nel SEE e non idoneo all’epoca a garantire adeguato scambio di informazioni, escludeva il beneficio. L’Agenzia sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la residenza della casa madre nei Paesi Bassi e avesse sottovalutato l’esigenza di effettivo scambio di informazioni con riferimento alla stabile organizzazione estera.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato la disciplina del credito d’imposta nel senso che il requisito soggettivo è integrato alternativamente dalla residenza del committente in uno degli Stati ammessi oppure dalla sua localizzazione in tali Stati tramite stabile organizzazione; pertanto, la residenza della casa madre nei Paesi Bassi era sufficiente e non veniva meno per il solo fatto che essa operasse anche tramite una branch svizzera. La Corte ha inoltre condiviso l’apprezzamento della CTR circa la non ostatività, nel caso concreto, dello scambio di informazioni, ritenendo non irragionevole la possibilità di controllo dell’Amministrazione sulla base della trasparenza della committente e dei bilanci depositati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 280-283, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    "alle imprese è attribuito un credito d'imposta" ... per costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo

    la disciplina riconosce un credito d’imposta per ricerca e sviluppo secondo condizioni soggettive e oggettive specifiche; la Corte valorizza la finalità agevolativa della norma

  • art. 17, comma 2, D.L. 19 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

    "il credito d'imposta ... spetta anche ... nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri ... ovvero in Stati o territori" inclusi nella lista ministeriale

    norma di interpretazione autentica che estende il beneficio anche ai contratti con imprese non residenti, purché residenti o localizzate in Stati ammessi; il riferimento alla localizzazione include l’uso di una stabile organizzazione, ma non esclude la rilevanza autonoma della residenza

  • art. 375 c.p.c.

    "ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ."

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ."

    norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione" ... "in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ."

    vizio denunciato per errata interpretazione e applicazione della disciplina agevolativa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "non si applica l'art. 13 comma 1-quater"

    la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel credito d’imposta per ricerca e sviluppo, il requisito soggettivo richiesto dalla norma può essere integrato alternativamente dalla residenza del committente in uno Stato ammesso oppure dalla sua localizzazione in tale Stato mediante stabile organizzazione; non è necessario che entrambi gli elementi concorrano.
  • Quando la norma agevolativa menziona imprese "residenti o localizzate", la localizzazione non assorbe la residenza, ma costituisce un autonomo criterio di accesso al beneficio che amplia l’ambito applicativo della misura.
  • Ai fini delle agevolazioni fiscali condizionate alla verificabilità dei presupposti, il diniego non può fondarsi in modo astratto sulla mera esistenza di una stabile organizzazione in Stato extra-UE se, nel caso concreto, l’Amministrazione dispone comunque di elementi idonei a controllare l’effettività dell’operazione e della spesa.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se la decisione di merito ha dato una lettura coerente con la ratio della norma agevolativa e con il dato letterale che contempla espressamente due requisiti alternativi.
  • La valutazione sulla possibilità effettiva di controllo informativo da parte dell’Amministrazione, quando sorretta da una motivazione non illogica e riferita alla concreta trasparenza del soggetto estero, è idonea a escludere l’ostacolo al riconoscimento del beneficio.

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