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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve (8 mesi di reclusione e multa) con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. La ricorrente deduceva motivazione carente, contraddittoria e illogica: il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato il rifiuto esclusivamente sui precedenti penali e sul certificato del casellario (profilo di "personalità negativa"), senza valutare le condizioni di vita familiare e sociale né la documentazione offerta dalla difesa sul possibile reinserimento; inoltre aveva formulato una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva, quando la sostituzione richiesta era per pena pecuniaria che non comporta prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Trani e ha rinviato per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato la tempestività dell'istanza ex art. 95 d.lgs. n.150/2022 e ha censurato la motivazione del Giudice dell'esecuzione per essere insufficiente: il provvedimento aveva basato il rifiuto sui soli precedenti senza una concreta valutazione prognostica che tenesse conto anche della condotta post delictum, delle condizioni personali e familiari e della specifica natura della sanzione pecuniaria (che non comporta prescrizioni). La Corte ha richiamato i criteri di valutazione ancorati all'art. 133 c.p. e le regole procedurali di cui all'art. 545-bis c.p.p., chiedendo un nuovo esame libero negli esiti ma conforme ai principi di cui in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria che consente al condannato la presentazione al giudice dell'esecuzione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive; la Corte ha ritenuto l'istanza tempestiva quando proposta entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

  • art. 545-bis, cod. proc. pen.

    "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti"

    Disciplina la procedura e i poteri del giudice dell'esecuzione in relazione all'applicazione delle pene sostitutive; la Corte richiama l'obbligo di verifica concreta e, se del caso, l'attivazione dei poteri istruttori per una valutazione compiuta.

  • art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689

    "Non può pervenirsi a sostituzione quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"

    Attribuisce al giudice discrezionalità nella scelta della pena sostitutiva in funzione della rieducazione e della prevenzione; la Corte sottolinea che il divieto di sostituzione per rischio di inadempimento concerne le sanzioni sostitutive accompagnate da prescrizioni, non la pena pecuniaria.

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (tra cui personalità del condannato e finalità rieducative) che devono essere declinati in chiave prognostica nella valutazione sulla sostituzione delle pene detentive brevi.

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Previsione che, in presenza di condanne per reati particolari elencati, esclude talune misure sostitutive; la Corte ricorda che l'assenza di condanne ostative è tra le precondizioni per la sostituzione.

  • art. 666, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'iter di presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte conferma la corretta presentazione dell'istanza ex art. 95 d.lgs. n.150/2022 tramite art. 666 c.p.p.

  • Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi)

    "la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive ... accompagnate da prescrizioni ... e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione"

    Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte per affermare che il rischio di mancato rispetto di prescrizioni è rilevante per misure quali semidetenzione e libertà controllata, ma non per la pena pecuniaria; pertanto non può costituire automaticamente motivo ostativo alla sostituzione con multa.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve svolgere una valutazione prognostica concreta e motivata, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., che consideri non solo precedenti penali ma anche la condotta post delictum, le condizioni personali e sociali e la documentazione difensiva.
  • La mera presenza di precedenti penali e la registrazione di una "personalità negativa" nel casellario non sono di per sé sufficienti a rifiutare la sostituzione della pena senza un'analisi personologica e prognostica più articolata.
  • La prognosi di inadempimento rispetto alle prescrizioni ostativa alla sostituzione riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (es. semidetenzione, libertà controllata) e non la pena pecuniaria; dunque non si può negare la sostituzione in multa basandosi su un generico rischio di mancato rispetto di prescrizioni.
  • Le istanze ex art. 95 d.lgs. n.150/2022 devono essere valutate tenendo conto della tempestività e della corretta presentazione al giudice dell'esecuzione; eventuali omissioni motivazionali sono motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice può, e talvolta deve, attivare i poteri istruttori previsti (ex art. 545-bis c.p.p.) per acquisire elementi necessari a una valutazione prognostica completa prima di decidere sulla sostituzione.

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