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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32106/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi fatti di truffa contestati ai capi 6) e 7), commessi nell'anno 2018. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe maturato. Con il secondo motivo censurava il vizio di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità, mirando in sostanza a una diversa lettura delle prove. Con il terzo motivo lamentava il trattamento sanzionatorio, invocando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e sono, in parte, generiche e, in parte, non consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le condotte contestate, con la data di commissione dei fatti e con la complessa verifica necessaria per la prescrizione; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea ai poteri della Corte di cassazione; ha ritenuto il terzo motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la ripetitività delle condotte, il modus operandi e l'uso organizzato di mezzi specifici, e aveva già motivato sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il titolo di reato cui si riferiscono i capi 6) e 7) della sentenza impugnata; il ricorrente ne invocava l'estinzione per prescrizione.

  • art. 581 c.p.p.

    La deduzione sulla prescrizione deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale rappresentazione della sequenza procedimentale e degli elementi necessari a dimostrare la maturazione del termine, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base della ripetitività delle condotte, della reiterazione del modus operandi e dell'uso organizzato di mezzi specifici.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione deve essere specifico e autosufficiente: non basta affermare astrattamente il decorso del tempo, ma occorre indicare con precisione fatti, date, sequenza processuale e ragioni giuridiche che dimostrino l'effettiva maturazione del termine.
  • La prescrizione non si accerta con un mero calcolo aritmetico del tempo trascorso, poiché richiede la soluzione di questioni di diritto e di fatto che devono essere puntualmente dedotte dall'interessato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi probatori: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente respinta quando la motivazione di merito valorizzi elementi incompatibili con l'occasionalità e la minima offensività, come la ripetitività delle condotte, l'organizzazione del modus operandi e l'uso di mezzi specificamente predisposti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia affrontato il tema con motivazione non arbitraria o irragionevole e il ricorrente non si confronti con essa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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