Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 415/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 708/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.10.2024;

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 708/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ed era stato condannato il Ministero a mettere la Carta a sua disposizione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il ricorso è stato notificato al Ministero, che non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza del Tribunale di Livorno, munita dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 2 ottobre 2024; era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997; e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 febbraio 2025. Nel merito, ha accertato la fondatezza del ricorso e ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, escludendo tuttavia la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza civile, perché estranea all'oggetto dell'ottemperanza. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nell'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    L'attestazione di conformità della sentenza civile ha consentito la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • l. 107/2015

    È la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione è stata azionata nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo sia passato in giudicato.
  • Il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato civile, delimitando l'esecuzione al contenuto effettivamente devoluto e riconosciuto dal titolo.
  • La condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza oggetto di ottemperanza esula dall'oggetto dell'azione di ottemperanza quando non rientra nella specifica domanda esecutiva proposta, sicché il giudice può escluderla dall'ordine di conformazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.