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Sentenza

Sentenza n. 13808/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202507042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie e atti di valutazione dei titoli del concorso interno per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, nonché il successivo riesame della posizione del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, dichiarando quattro incarichi: responsabile del salone consegna e stampa titoli dell'Ufficio Passaporti di Napoli; responsabile del settore passaporti commissariati città e provincia della Questura di Napoli; vice agente contabile per la Divisione amministrativa e sociale; incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili del Settore Passaporti di Napoli. Gli incarichi erano stati validati dall'ente matricolare, ma non erano stati valutati dalla commissione, che aveva indicato nella scheda individuale la sigla "NV" e non aveva attribuito alcun punteggio. Il ricorrente aveva quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti, deducendo violazione del bando e dei criteri predeterminati dalla commissione, violazione dell'art. 8 del d.P.R. 487/1994, eccesso di potere, disparità di trattamento e carenza di istruttoria; aveva inoltre denunciato il difetto di motivazione, poiché la sigla "NV" non spiegava le ragioni della mancata valutazione, e aveva chiesto il riconoscimento di ulteriori 2 punti, con conseguente collocazione utile in graduatoria. A seguito dell'ordinanza cautelare n. 3625/2025, l'amministrazione aveva riesaminato la posizione con verbale n. 105 del 24 settembre 2025, confermando il punteggio senza attribuire valore agli incarichi. Con motivi aggiunti il ricorrente aveva impugnato anche tale riesame e la graduatoria rettificata, deducendo violazione dell'ordinanza cautelare, del bando, dei criteri di valutazione e della circolare ministeriale richiamata dall'amministrazione, sostenendo che non fosse possibile introdurre in sede applicativa il requisito ulteriore dell'eccedenza dalle normali mansioni d'ufficio o del rilevante aggravio di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato che nei concorsi pubblici i criteri di valutazione devono essere predeterminati prima delle operazioni valutative, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Nel caso concreto, il bando e il verbale preliminare della commissione avevano individuato tra i titoli valutabili gli incarichi e servizi di particolare rilevanza, includendo espressamente quelli di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, senza subordinare la valutazione alla verifica di ulteriori condizioni. L'amministrazione aveva quindi consumato la propria discrezionalità nella fase di predisposizione della lex specialis e si era autovincolata a valutare tutti gli incarichi riconducibili al perimetro semantico delle categorie indicate. Non era consentito introdurre successivamente, in sede di esame delle candidature o di riesame, requisiti più restrittivi desunti dalla circolare sulle annotazioni matricolari e dall'art. 67 del d.P.R. 686/1957, quali l'eccedenza dalle normali mansioni d'ufficio, il rilevante aggravio di lavoro o una particolare competenza. I quattro incarichi del ricorrente, regolarmente validati e annotati sullo stato matricolare, erano riconducibili alla categoria degli incarichi di responsabile prevista dal bando. La mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, anche dopo il riesame, violava il bando, l'autovincolo amministrativo, la par condicio e il principio di non discriminazione. Poiché non residuava alcuno spazio di discrezionalità legittimamente esercitabile, il giudice ha attribuito direttamente al ricorrente i 2 punti ulteriori ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), ultima parte, c.p.a., annullando in parte qua la graduatoria nella sua versione da ultimo rettificata e ordinando all'amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione impone, nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione prima che siano conosciuti i candidati e gli esiti delle altre fasi.

  • artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Le disposizioni fondano l'obbligo di predeterminare e verbalizzare i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, quale garanzia di trasparenza, imparzialità e oggettività della selezione.

  • art. 5, comma 1, lett. a), punto 6), del bando di concorso

    La previsione del bando include tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra; l'amministrazione deve applicarla secondo il significato letterale senza aggiungere requisiti restrittivi non previsti.

  • art. 67 d.P.R. 686/1957

    che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità

    Il richiamo a tale disposizione non consente di restringere, in sede applicativa, la categoria degli incarichi già definita dal bando quando quest'ultimo non abbia previsto tali ulteriori condizioni.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 335/1982

    La valorizzazione degli incarichi con responsabilità gestionali è coerente con la finalità di selezionare soggetti idonei a svolgere compiti di direzione di uffici o unità operative equivalenti.

  • art. 34, comma 1, lett. c), ultima parte, c.p.a.

    Il giudice può attribuire direttamente il bene della vita richiesto quando, per effetto dell'accertamento compiuto, non residui spazio per l'esercizio di ulteriore discrezionalità amministrativa; nel caso concreto ha attribuito i due punti non riconosciuti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La mancata valutazione dei titoli non può essere motivata mediante la sola sigla "NV", priva dell'indicazione delle ragioni concrete della decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati e verbalizzati prima dell'avvio delle operazioni valutative, così da limitare la discrezionalità tecnica della commissione e garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  • Quando il bando individua, mediante categorie e denominazioni determinate, gli incarichi valutabili, l'amministrazione si autovincola ad attribuire il relativo punteggio a tutti gli incarichi riconducibili al significato letterale della previsione, senza poter introdurre in sede applicativa requisiti ulteriori e più restrittivi non previamente pubblicizzati.
  • La lex specialis di una procedura selettiva deve essere interpretata secondo il significato letterale delle sue clausole; non è consentita un'interpretazione integrativa o manipolativa che aggiunga condizioni di valutabilità estranee al testo del bando e ai criteri preventivamente approvati.
  • Una circolare o una disposizione richiamata dall'amministrazione non può essere utilizzata, nella fase di valutazione individuale dei titoli, per restringere l'ambito di una categoria già definita dal bando, se il bando non ha recepito espressamente i requisiti ulteriori contenuti in tale fonte.
  • Quando gli atti della procedura hanno già individuato in modo vincolante i titoli valutabili e l'accertamento della loro riconducibilità alla lex specialis non lascia margini di discrezionalità, il giudice amministrativo può attribuire direttamente il punteggio spettante ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ordinando le conseguenti modifiche della graduatoria.
  • La motivazione della mancata valutazione di un titolo concorsuale deve indicare le ragioni concrete dell'esclusione; la sola apposizione di una sigla come "NV" non consente al candidato né al giudice di comprendere l'iter logico seguito dalla commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimentoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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