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Sentenza

Sentenza n. 5787/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale -OMISSIS-, contenente gli esiti finali relativi agli esami di stato dell’Istituto Tecnico del Turismo svoltisi presso la sede dell’Istituto Superiore -OMISSIS- di Afragola nei mesi di giugno e luglio 2025, redatto dalla XV Commissione d’esame n. -OMISSIS-/sez 5AT e pubblicato il 3 luglio 2024, e della scheda della candidata -OMISSIS-, nella parte in cui non sono le sono stati attribuiti punteggi integrativi (cd. bonus) pur avendo conseguito il punteggio complessivo di 97/100; - della scheda della candidata -OMISSIS-, nella parte in cui la Commissione d’esame non ha ritenuto di attribuire alcun punteggio integrativo (cd. bonus) nonostante avesse conseguito il punteggio, pari a quello di altri due studenti, -OMISSIS-e -OMISSIS-, cui di contro è stato attributo punteggio integrativo (punti 3) tale da consentire loro di arrivare al punteggio finale massimo di 100/100, utile per accedere alla borsa di studio; - di ogni altro atto, connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali e le griglie di valutazione, nel caso in cui si intendano preclusivi del riconoscimento, per la ricorrente, del bonus integrativo e dunque per accedere, conseguito il punteggio di 100/100 alla borsa di studio (almeno 500,00 euro) utile per l’iscrizione universitaria; - infine, se necessario, del verbale 3/A del 17.6.2025 nella parte in cui – eccettuato il richiamo all’Ordinanza Ministeriale n.67 del 31.3.2025 - non sono stati individuati criteri specifici per l’attribuzione del punteggio integrativo, volti a limitare e predeterminare la valutazione, in modo da evitare che il giudizio potesse trasmodare in arbitrio, della medesima Commissione. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\12\2025: per l’annullamento, previa sospensione: a. del verbale e relativo diniego della Commissione d’esame, riunitasi nuovamente in data 24.10.2025 (doc.n.2 indice motivi aggiunti) con cui, in asserita esecuzione dell’ordinanza di codesto TAR n. 2386/2025, ha ritenuto di confermare il mancato riconoscimento del punteggio integrativo (bonus maturità) alla candidata -OMISSIS-; b. del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24.10.2025 con cui la Dirigente Scolastica ha trasmesso il “provvedimento espresso e motivato di “diniego all’attribuzione del bonus integrativo a seguito di riesame in ottemperanza all’ordinanza cautelare n.02386/2025 del Tar Campania-Napoli “della Commissione Esami di Stato 5AT--OMISSIS- -prot. -OMISSIS-del 24/10/2025 (doc.n.3 i.m.a.); – nonché per l’accertamento ex art.116 C.P.A. dell’illegittimità del diniego di accesso formulato dall’Istituto in data 20.11.2025 prot.-OMISSIS- (doc.n.4 i.m.a.) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202504261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata attribuzione del bonus integrativo all’esame di Stato e, con motivi aggiunti, verbale della Commissione d’esame del 24 ottobre 2025 che ha confermato il diniego dopo il riesame disposto in sede cautelare; inoltre, diniego di accesso agli atti del 20 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata aveva conseguito 97/100 all’esame di Stato, con 37/40 punti di credito scolastico e il punteggio massimo nelle due prove scritte e nel colloquio. Ha impugnato il mancato riconoscimento del bonus integrativo, deducendo illogicità e difetto di motivazione, disparità di trattamento rispetto a due compagni con il medesimo punteggio finale di base ai quali erano stati attribuiti tre punti, e mancata predeterminazione di criteri specifici. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva ordinato il riesame con motivazione espressa, con motivi aggiunti ha contestato il verbale del 24 ottobre 2025: ha lamentato l’inosservanza sostanziale dell’ordinanza e l’insufficienza della motivazione, la contraddittorietà della valutazione rispetto ai punteggi e alle griglie d’esame, il difetto d’istruttoria e il travisamento dei fatti, nonché la mancata documentazione della discussione e della dialettica collegiale. Con i motivi aggiunti ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso del 20 novembre 2025.

La decisione

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile perché, dopo l’ordinanza cautelare del 13 ottobre 2025, la Commissione ha riesaminato la posizione e adottato una nuova determinazione, impugnata con motivi aggiunti. Il TAR esclude che il riesame costituisca motivazione postuma: il divieto riguarda l’integrazione, durante il giudizio, della motivazione dell’atto originario, mentre il riesame successivo al dictum cautelare è esercizio rinnovato della funzione amministrativa. I motivi aggiunti sono respinti. Il verbale del 24 ottobre 2025 espone i cinque criteri del bonus e le ragioni per cui la candidata non li avrebbe raggiunti a livello eccezionale, richiamando anche la risposta ritenuta inadeguata in educazione civica e spiegando la differenza rispetto ai due candidati beneficiari del bonus. La Commissione ha chiarito che il punteggio massimo di base non comporta automaticamente il diritto al bonus, riservato a prestazioni qualitativamente ulteriori. Il TAR ritiene quindi la nuova valutazione analitica e adeguatamente motivata. Anche la censura sulla collegialità è respinta: il verbale è sottoscritto dai componenti, dà conto della discussione e della decisione a maggioranza e registra il voto contrario di tre docenti favorevoli all’attribuzione del bonus. Le spese sono integralmente compensate; è confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. La decisione sulla liquidazione del compenso del difensore è rinviata alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, d.lgs. 62/2017

    “L'attribuzione del punteggio integrativo (il cosiddetto "bonus maturità", fino a un massimo di 5 punti) è disciplinata dall'Art. 18, comma 5, del D. Lgs. n. 62/2017, ed è un atto che rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione d'esame, non è un atto dovuto”.

    L’attribuzione del bonus rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e non costituisce un effetto automatico del raggiungimento dei requisiti o del punteggio massimo di base.

  • art. 116 c.p.a.

    La sentenza dà conto della domanda formulata «per l’accertamento ex art.116 C.P.A. dell’illegittimità del diniego di accesso formulato dall’Istituto in data 20.11.2025», ma non esamina né decide tale domanda nel merito.

    Il testo menziona la domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ma non espone un’applicazione o un’interpretazione della disposizione; la relativa domanda non riceve una statuizione espressa nella motivazione o nel dispositivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e di altre persone citate in sentenza.

    Il TAR dispone l’oscuramento delle generalità delle parti e delle altre persone citate, ritenendo sussistenti i presupposti di tutela dei loro diritti o della loro dignità.

Massime di principio

  • Il divieto di motivazione postuma impedisce all’amministrazione di integrare, durante il giudizio, le ragioni del provvedimento già impugnato; non preclude invece una nuova determinazione adottata in rinnovato esercizio della funzione amministrativa dopo un ordine cautelare di riesame, purché la nuova decisione sia autonomamente motivata.
  • Il punteggio massimo conseguito nelle prove dell’esame di Stato non attribuisce automaticamente il diritto al bonus integrativo: la Commissione può riservarlo, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, a prestazioni che dimostrino qualità eccezionali ulteriori rispetto a quelle già riconosciute con il punteggio di base.
  • La motivazione del diniego di un bonus valutativo è adeguata quando illustra i criteri adottati, li applica alla prestazione del candidato e dà conto degli elementi che distinguono la sua valutazione da quella di candidati cui il beneficio è stato attribuito.
  • La verbalizzazione di una decisione collegiale è sufficiente a documentarne la formazione quando attesta la discussione e l’esito della deliberazione, dà conto dell’eventuale decisione a maggioranza e registra le posizioni dissenzienti; non è necessario riportare nel verbale gli interventi individuali se il documento consente comunque di verificare la formazione collegiale della volontà.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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