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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36439/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per vizio di motivazione. La difesa lamentava che la corte territoriale, nel confermare la condanna per tentato furto (rito abbreviato), avesse errato nel considerare: 1) i precedenti penali dell'imputato senza tenere conto della loro risalenza nel tempo; 2) lo stato di detenzione dell'imputato al momento del processo, pur trattandosi di detenzione inerente ad altra causa; 3) il danno arrecato dalla rottura di tre bottiglie, mentre risultava che nulla era stato danneggiato. Si segnala inoltre che in primo e secondo grado erano state escluse le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7 c.p. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p. equivalente alla recidiva contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello si saldasse con quella del primo giudice formando un unico corpo argomentativo e che i punti contestati dal ricorrente fossero già esaminati e chiariti nel primo grado. Ha condiviso la valutazione dei precedenti penali (anche uno specifico) come indice di propensione a delinquere e la rilevanza degli episodi immediatamente precedenti (allontanamento dal supermercato per tentativo di sottrazione), nonché la valutazione sulla accidentalità della rottura di alcune bottiglie e sulla possibilità di commercializzazione della merce non danneggiata emersa dal compendio probatorio. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché le censure erano riconducibili a questioni già esaminate e motivate nei precedenti gradi

  • art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7 c.p.

    Aggravanti previste per il furto; nel caso sono state escluse in considerazione dell'accidentalità della rottura di alcune bottiglie

  • art. 62, comma primo, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta e valutata come equivalente alla recidiva contestata, influente sul trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando motivazioni di primo e secondo grado sono coerenti e la corte d'appello riprende e integra la motivazione del primo giudice, la cassazione può considerare la motivazione come un unico corpo argomentativo e dichiarare il ricorso inammissibile se non emergono nuovi profili critici
  • Le precedenti condanne rilevanti, specie se una è specifica, possono giustificare un trattamento sanzionatorio più severo anche se risalgono nel tempo, salvo che il ricorrente non dimostri concretamente la perdita di attualità della rilevanza
  • Lo stato di detenzione o altri fatti personali possono essere valutati dal giudice se risultano pertinenti al quadro probatorio e alla prognosi criminologica; la mera affermazione che la detenzione è per altra causa non impedisce che sia considerata ove emerga rilevanza rispetto al fatto contestato
  • La valutazione del danno materiale (es. rottura di bottiglie) è rimessa al giudice sulla base del compendio probatorio; l'esclusione di aggravanti basata sull'accidentalità della rottura è compatibile con la possibilità che la merce non danneggiata fosse comunque vendibile
  • In sede di cassazione il ricorrente deve indicare criticamente e specificamente i passaggi logico-giuridici e gli errori della motivazione: censure generiche o ripetitive di argomentazioni già esaminate nei gradi precedenti risultano, di norma, inammissibili

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