Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16551/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva principalmente la violazione del diritto di difesa per aver celebrato un'udienza camerale 'partecipata' su istanza del pubblico ministero e, nonostante la presenza del difensore dell'imputato, non aver consentito a quest'ultimo di concludere oralmente. Si rilevava così la nullità dell'udienza e dell'ordinanza per violazione degli artt. 177 e 178 c.p.p. (diritto di assistenza tecnica). In subordine venivano censurate: (i) la valutazione della autonomia delle condotte estorsive (capo 2 rispetto al capo 5), contestando il travisamento del fatto e la mancata considerazione dell'assorbimento delle condotte in un'unica fattispecie; (ii) la ritenuta sussistenza di gravi indizi per i reati in materia di armi (capi 3 e 4), ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione su tale punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020 muta il rito e conferisce a tutte le parti il diritto di concludere oralmente; l'impedimento al difensore di concludere integra una nullità di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata in rito e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame. I successivi motivi relativi alla gravità indiziaria e all'autonomia dei reati non sono stati esaminati essendo preclusa la decisione sul merito per il vizio processuale accertato.

Norme richiamate

  • decreto legge n.137/2020, art.23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    La richiesta di trattazione orale trasforma il rito cartolare in rito partecipato e questa opzione incide sul procedimento in sé; se una parte chiede la trattazione orale, tutte le parti hanno diritto a concludere oralmente.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020, comma 7

    art. 23-bis, comma 7, d.l. 137/2020

    Estende la disciplina emergenziale anche alle procedure camerali relative agli appelli cautelari (artt. 310 e 322-bis c.p.p.), confermando la possibilità dell'opzione per la trattazione orale.

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.

    L'impedimento all'esercizio della difesa tecnica in udienza configura una nullità di regime intermedio deducibile in cassazione; il vizio consiste nell'aver inibito l'attività difensiva orale.

  • artt. 177 e 178 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla tutela del diritto di difesa e alle nullità processuali derivanti dall'ostruzione dell'assistenza tecnica.

  • artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen.

    artt. 310 e 322-bis c.p.p.

    Riferimento alle procedure camerali per gli appelli cautelari e alle speciali disposizioni applicabili in sede di riesame cautelare.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, c.p.p.

    Individuazione della competenza per il rinvio: in caso di annullamento, la causa è rinviata al tribunale competente per nuovo giudizio, qui la sezione distrettuale per il riesame di Milano.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, c, e, c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione richiamati nel ricorso (violazione di legge processuale e vizio di motivazione); la Corte ha deciso sul motivo relativo alla violazione di legge processuale.

Massime di principio

  • Se una parte chiede la trattazione orale ai sensi delle norme emergenziali (d.l. 137/2020), l'opzione muta il rito e riconosce a tutte le parti il diritto di concludere oralmente; la richiesta non produce effetti solo per la parte istante.
  • Impedire al difensore presente di svolgere le conclusioni in udienza integra una nullità di rilievo intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.) che può essere dedotta in cassazione e comporta, se accertata, l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando la Corte accerta un vizio processuale rilevante, non entra nel merito delle censure successive (es. valutazione della gravità indiziaria o autonomia dei reati): tali questioni dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • In procedimenti cautelari è fondamentale che le parti interessate esercitino tempestivamente l'opzione per la trattazione orale o, se assenti, che preservino l'esercizio dei diritti difensivi in udienza; l'inosservanza può vanificare la decisione cautelare.
  • Sulle questioni di autonomia tra capi di imputazione e sulla valutazione della prova (es. rilevanza delle tracce dialettiche di armi) il giudice di rinvio dovrà nuovamente valutare la sussistenza dei gravi indizi alla luce della corretta partecipazione delle parti al rito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.