Cassazione Civile, Ordinanza n. 28488/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza su una società di persone e sui conti correnti della società, dei soci e di un familiare estraneo alla compagine sociale, l'Ufficio ha ritenuto non giustificate alcune movimentazioni bancarie e ha emesso nei confronti del socio un avviso di accertamento, imputandogli per trasparenza il maggior reddito d'impresa determinato in capo alla società per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto solo in parte il ricorso. In appello, sia il contribuente sia l'Agenzia hanno proposto appello, poi rigettati dalla CTR. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, mentre l'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio, prima di esaminare i motivi, la mancanza di integrità del contraddittorio nei gradi di merito, poiché non erano stati chiamati il titolare della società e l'altro socio necessari litisconsorti nel giudizio sull'accertamento unitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha quindi cassato la decisione e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio pretermessi. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
l'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione per trasparenza ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario va disposta l'integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta del processo
art. 383, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando la nullità del processo impone la rinnovazione del giudizio
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
coordina il rinvio al giudice tributario di primo grado per la rinnovazione del giudizio in caso di nullità del procedimento
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo questioni personali del singolo partecipante.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo e della sentenza, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Se il vizio riguarda il contraddittorio originario e non è sanabile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- L'accertamento unitario del reddito di una società di persone produce effetti inscindibili sulla posizione della società e dei soci, sicché il giudizio non può essere deciso separatamente solo nei confronti di alcuni di essi.
Come è indicizzato
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