Sentenza del 14/10/2016 n. 20794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la riqualificazione fiscale di un'operazione complessa, consistente nel conferimento di un immobile in una società seguito dal trasferimento delle quote societarie, come una compravendita immobiliare ai fini dell'imposta di registro. Il ricorso per cassazione conteneva nove motivi, ma l'Amministrazione eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardività e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare le contestazioni di merito. Poiché il giudizio era stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, si applicava il termine lungo di sei mesi e 46 giorni previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza d'appello era stata depositata l'11 marzo 2013 e il termine scadeva il 28 ottobre 2013, mentre il ricorso era stato notificato il 31 ottobre 2013. La contribuente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009
Il termine lungo per impugnare una sentenza è applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Nel caso concreto il termine decorreva dal deposito della sentenza e scadeva il 28 ottobre 2013.
Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1
La disposizione transitoria determina l'applicabilità della nuova disciplina del termine lungo ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge.
Art. 373 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ma tale sospensione non incide sulla tempestività del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Legge n. 53 del 1994
È menzionata in relazione alla facoltà dell'avvocato di effettuare la notificazione del ricorso a mezzo posta; tuttavia la modalità di notifica non ha sanato la tardività.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali per l'impugnazione è una condizione preliminare essenziale: se il ricorso è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della controversia.
- Per calcolare il termine lungo di impugnazione occorre individuare la data di deposito della sentenza, verificare la disciplina temporale applicabile al giudizio e considerare la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o domenica.
- La data rilevante per la tempestività deve essere quella prevista dalla specifica modalità di notificazione utilizzata; nel caso della notificazione a mezzo posta, non è sufficiente che il ricorso sia stato predisposto o consegnato oltre il termine utile.
- La sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c. non proroga automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può determinare anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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