Ordinanza n. 35/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione adottata nella seduta del 3 novembre 2025, oggetto della comunicazione pubblicata in data 4 novembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo ha disposto, in favore della Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l., l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, espletata ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, e il conseguente affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” presso la struttura denominata “Ex Manicomio S. Antonio Abate”, situata nel centro storico della città di Teramo (CUP C41E1600027001 - CIG: B6B596F721); - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, segnatamente, i verbali delle operazioni della procedura di gara, nei limiti dell’interesse azionato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 24 gennaio 2026: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva all'impresa controinteressata della procedura aperta per i lavori di realizzazione della "Cittadella della Cultura" presso l'ex Manicomio S. Antonio Abate di Teramo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione definitiva e gli atti di gara, proponendo anche motivi aggiunti e domanda cautelare. Hanno contestato, in sintesi: il possesso del requisito di qualificazione necessario per l'esecuzione della categoria scorporabile OS30, con riferimento alla categoria assorbente OG11 e alla classifica III-bis; la validità della certificazione UNI ISO 37001:2016 utilizzata dall'aggiudicataria per ottenere il punteggio dell'offerta tecnica; l'insufficienza della garanzia provvisoria, asseritamente non regolarizzabile; l'omessa adozione o comprova delle misure di self-cleaning in relazione a un reato ambientale estinto a seguito del pagamento dell'oblazione; l'omessa indicazione dei soggetti rilevanti ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; l'erronea dichiarazione sulle dimensioni occupazionali e sugli obblighi assunzionali delle persone con disabilità; nonché l'erroneità del giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta dell'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via prima facie, ha ritenuto infondato il primo motivo, giudicando coerente con i principi del favor partecipationis e di risultato la valutazione del requisito di qualificazione OS30 mediante la categoria assorbente OG11 e la classifica III-bis, adeguata all'importo dei lavori che l'aggiudicataria aveva dichiarato di eseguire direttamente. Ha ritenuto valida la certificazione UNI ISO 37001:2016, poiché rilasciata da un organismo certificatore accreditato da un ente aderente agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Ha considerato legittima la regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante integrazione dell'importo, senza modifica dell'offerta, attraverso il soccorso istruttorio. Ha escluso, allo stato cautelare, la sussistenza della causa di esclusione non automatica prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023, ritenendo plausibile che l'omessa comprova delle misure adottate fosse connessa al pagamento dell'oblazione e alla conseguente estinzione del reato ambientale. Ha ritenuto superata l'omessa indicazione dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, tramite la consultazione del certificato camerale presente nel FVOE, e ha rilevato che l'impegno sulle pari opportunità era stato assunto con apposita dichiarazione. Ha giudicato conforme alla disciplina speciale del settore edile la dichiarazione sulle dimensioni occupazionali, con computo del solo personale non addetto al cantiere o al trasporto di settore. Infine, ha rilevato l'assenza di elementi specifici idonei a porre in dubbio il giudizio di anomalia o congruità dell'offerta. Nel bilanciamento cautelare ha accordato prevalenza all'interesse pubblico alla sollecita esecuzione dell'opera di recupero e valorizzazione del complesso immobiliare, rispetto all'interesse patrimoniale delle ricorrenti, ritenuto integralmente risarcibile e non irreversibilmente pregiudicabile nelle more del merito. Ha fissato l'udienza pubblica per il 14 aprile 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata.
art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023
La causa di esclusione non automatica non è stata ritenuta configurabile, in assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'inaffidabilità dell'aggiudicataria, anche considerando l'estinzione del reato ambientale.
art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023
L'omessa indicazione dei soggetti rilevanti è stata ritenuta superata dalla consultazione del certificato camerale presente nel FVOE.
art. 101, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023
Consente il soccorso istruttorio mediante regolarizzazione della garanzia provvisoria, quando l'integrazione dell'importo non altera il contenuto dell'offerta.
art. 106 d.lgs. 36/2023
La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è stata valutata insieme alla successiva integrazione attivata mediante soccorso istruttorio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 1, comma 53, l. 24 dicembre 2007, n. 2007
È stata richiamata per la deroga prevista nel settore edile ai fini del computo del personale rilevante per gli obblighi assunzionali delle persone con disabilità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione deve essere condotta anche alla luce dei principi del favor partecipationis e di risultato; può ritenersi prima facie adeguata una categoria assorbente, unitamente alla relativa classifica, quando essa copra l'importo della quota di lavori che l'operatore ha dichiarato di eseguire direttamente.
- Una certificazione utilizzata per l'attribuzione di punteggio nell'offerta tecnica può essere considerata valida quando sia rilasciata da un organismo certificatore accreditato da un ente aderente ad accordi internazionali di mutuo riconoscimento per gli organismi di certificazione.
- La carenza quantitativa della garanzia provvisoria può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio quando l'integrazione dell'importo non comporti modifica o alterazione del contenuto dell'offerta.
- L'omessa comprova delle misure di self-cleaning non determina automaticamente l'esclusione quando risulti plausibile che la vicenda penale si sia conclusa con l'estinzione del reato e non emergano elementi sufficienti per mettere in dubbio l'affidabilità dell'operatore economico; in tale ambito la stazione appaltante può non avviare ulteriori verifiche se la causa di esclusione non automatica non risulta concretamente configurata.
- L'omessa indicazione dei soggetti rilevanti ai fini delle cause di esclusione può risultare superata dalla documentazione ufficiale acquisita nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, mentre l'impegno al rispetto delle misure sulle pari opportunità deve ritenersi assolto se contenuto in una specifica dichiarazione della domanda di partecipazione.
- La sospensione cautelare dell'aggiudicazione richiede sia una ragionevole fondatezza delle censure sia un pregiudizio grave e non adeguatamente ristorabile: l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione di un'opera di rilevante interesse può prevalere sull'interesse patrimoniale del concorrente, quando quest'ultimo sia risarcibile e non irreversibilmente compromesso.
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