Sentenza del 23/10/2015 n. 21597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva chiesto il recupero del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, per l’incremento occupazionale derivante dall’assunzione, nel periodo 2001-2003, di lavoratori svantaggiati. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, la validità dell’istanza e del ricorso perché presentati presso un ufficio ritenuto incompetente e, dall’altro, la mancata applicazione del limite quantitativo previsto dalla regola "de minimis".
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi dell’Agenzia, ritenendo valido il ricorso presentato presso un ufficio territoriale diverso da quello competente, in considerazione del carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha invece accolto il quarto, quinto e sesto motivo, stabilendo che il credito d’imposta costituiva sostanzialmente un aiuto di Stato concesso all’impresa e che, pertanto, era soggetto alla regola "de minimis" e al relativo limite triennale. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della cooperativa è stato rigettato. Le spese dei giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis (...) e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi (...) purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio
Il credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati è soggetto alla regola "de minimis" e a un limite quantitativo complessivo nel triennio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
Ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della L. n. 388 del 2000, art. 7
Il rinnovo del regime agevolativo non ha eliminato la regola "de minimis" prevista dalla disciplina precedente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 57 e 62
La presentazione o notificazione dell’impugnazione presso un ufficio territoriale non competente non determina automaticamente l’inammissibilità, quando l’ufficio appartiene alla medesima Agenzia delle Entrate.
Art. 345 c.p.c.
La contestazione relativa all’ufficio competente non è stata ritenuta decisiva ai fini dell’inammissibilità, poiché l’Agenzia delle Entrate costituisce un ente unitario.
Regolamenti CE n. 69/2001 e n. 2204/2002
La normativa europea richiamata conferma la rilevanza della regola "de minimis" per gli aiuti alle imprese, inclusi quelli connessi all’occupazione di lavoratori svantaggiati.
Art. 92, poi art. 87, par. 1, del Trattato CE
La soglia "de minimis" individua l’importo al di sotto del quale l’aiuto di Stato non ricade, in linea generale, nel divieto europeo sugli aiuti pubblici alle imprese.
Massime di principio
- Un’agevolazione fiscale concessa formalmente per favorire l’occupazione può costituire sostanzialmente un aiuto di Stato quando produce un beneficio economico diretto per l’impresa.
- Se la legge richiama espressamente la regola "de minimis", il beneficio deve rispettare il limite quantitativo previsto nel periodo di riferimento, anche se l’incentivo è calcolato in relazione alle assunzioni effettuate.
- Il superamento o la disapplicazione del limite "de minimis" non può essere fondato soltanto sulla finalità sociale o occupazionale della misura.
- Gli errori relativi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate non comportano necessariamente l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché l’Agenzia è un ente unitario; restano tuttavia essenziali la corretta individuazione dell’atto o del silenzio impugnabile e il rispetto delle modalità previste dalla legge.
- Quando la Corte di cassazione accoglie i motivi sostanziali e dispone il rigetto del ricorso introduttivo, il contribuente perde il beneficio anche se aveva ottenuto esito favorevole nei precedenti gradi di giudizio.
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