Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 360/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la reiezione della domanda cautelare. Ha ritenuto che la documentazione successivamente prodotta non superasse i rilievi dell'Amministrazione, poiché l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento fondato sulla carenza documentale della pratica di nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio - Latina aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguardava la carenza documentale della pratica, in particolare l'assenza, al momento della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, della previa comunicazione al Centro per l'impiego territoriale finalizzata a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. L'appellante ha invocato la documentazione depositata in un separato giudizio dal datore di lavoro, attestante l'intervenuta comunicazione al Centro per l'impiego; tale adempimento, tuttavia, era successivo alla richiesta nominativa di nulla osta.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero; l'adempimento successivo non consente di sanare la carenza rilevata nella pratica.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta, secondo la sequenza prevista dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998.
  • La produzione successiva della documentazione relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego non supera la carenza documentale quando la verifica sia stata effettuata dopo la richiesta nominativa di nulla osta, poiché non rispetta la sequenza procedimentale prescritta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.