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Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 6592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Accertamento sintetico - Contraddittorio endoprocedimentale - Instaurato - Correttezza operato Agenzia delle Entrate - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, basandosi sulla disponibilità di determinati beni e sul sostenimento di specifiche spese, ritenuti indici di capacità contributiva. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento e, in particolare, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo inoltre argomentazioni dirette a negare o ridimensionare gli elementi utilizzati dall'Ufficio. Tali contestazioni sono state ritenute prive di adeguato riscontro probatorio o documentale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e sui coefficienti ministeriali. La contestazione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Le ulteriori deduzioni del contribuente non sono state accolte per mancanza di prova. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche

    La disponibilità di beni o il sostenimento di spese rilevanti può legittimare l'Amministrazione finanziaria a presumere un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, secondo il metodo sintetico.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Individua i criteri e i coefficienti utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito in relazione agli elementi indicativi della capacità contributiva.

  • D.M. 24 dicembre 2012

    Aggiorna gli elementi indicativi della capacità contributiva utilizzabili nell'accertamento sintetico.

  • Art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    Le eccezioni e le questioni non dedotte nel giudizio di primo grado non possono, salvo i limiti previsti dalla legge, essere introdotte per la prima volta in appello; nel caso esaminato ciò ha comportato l'inammissibilità della censura sul contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese coerenti con una determinata capacità contributiva possono costituire una presunzione idonea a sostenere la pretesa fiscale.
  • Il contribuente deve contestare puntualmente gli indici di capacità contributiva e fornire riscontri documentali o altri elementi concreti, non essendo normalmente sufficienti mere affermazioni generiche.
  • Le contestazioni relative a vizi procedurali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • Quando l'accertamento è fondato su presunzioni e coefficienti normativamente previsti, la difesa efficace richiede di dimostrare l'erroneità dei dati utilizzati, la non riferibilità delle spese al contribuente o la provenienza non reddituale delle somme impiegate.

Testo integrale

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