Sentenza del 02/10/2018 n. 6592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Accertamento sintetico - Contraddittorio endoprocedimentale - Instaurato - Correttezza operato Agenzia delle Entrate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, basandosi sulla disponibilità di determinati beni e sul sostenimento di specifiche spese, ritenuti indici di capacità contributiva. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento e, in particolare, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo inoltre argomentazioni dirette a negare o ridimensionare gli elementi utilizzati dall'Ufficio. Tali contestazioni sono state ritenute prive di adeguato riscontro probatorio o documentale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e sui coefficienti ministeriali. La contestazione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Le ulteriori deduzioni del contribuente non sono state accolte per mancanza di prova. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche
La disponibilità di beni o il sostenimento di spese rilevanti può legittimare l'Amministrazione finanziaria a presumere un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, secondo il metodo sintetico.
D.M. 10 settembre 1992
Individua i criteri e i coefficienti utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito in relazione agli elementi indicativi della capacità contributiva.
D.M. 24 dicembre 2012
Aggiorna gli elementi indicativi della capacità contributiva utilizzabili nell'accertamento sintetico.
Art. 53, d.lgs. n. 546/1992
Le eccezioni e le questioni non dedotte nel giudizio di primo grado non possono, salvo i limiti previsti dalla legge, essere introdotte per la prima volta in appello; nel caso esaminato ciò ha comportato l'inammissibilità della censura sul contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese coerenti con una determinata capacità contributiva possono costituire una presunzione idonea a sostenere la pretesa fiscale.
- Il contribuente deve contestare puntualmente gli indici di capacità contributiva e fornire riscontri documentali o altri elementi concreti, non essendo normalmente sufficienti mere affermazioni generiche.
- Le contestazioni relative a vizi procedurali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- Quando l'accertamento è fondato su presunzioni e coefficienti normativamente previsti, la difesa efficace richiede di dimostrare l'erroneità dei dati utilizzati, la non riferibilità delle spese al contribuente o la provenienza non reddituale delle somme impiegate.
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