Sentenza n. 7285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, n. 255/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere negativo della Soprintendenza, resi nell’ambito del procedimento di condono di due manufatti prefabbricati adibiti ad abitazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il diniego del Comune di Ascea del 12 dicembre 2023 e il parere contrario della Soprintendenza del 26 settembre 2023, relativi alla compatibilità paesaggistica di due manufatti prefabbricati per i quali era pendente una domanda di condono presentata nel 1986. Il Comune aveva trasmesso alla Soprintendenza una proposta favorevole, dopo il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio; la Soprintendenza aveva invece ritenuto i manufatti privi di valore architettonico e detrattori della qualità paesaggistica, osservando inoltre che il progetto presentato riguardava nuove costruzioni anziché meri lavori di completamento. In appello il proprietario ha dedotto, con il primo motivo, l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso che il progetto di completamento e riqualificazione potesse essere valutato nel procedimento di condono: secondo l’appellante, la legge n. 47/1985 non vieta opere migliorative e il progetto consisteva in una ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, ammessa anche dalla disciplina urbanistica comunale, non in una nuova costruzione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di insufficienza della prova della disparità di trattamento rispetto ad altri immobili abusivi della stessa zona, asseritamente caratterizzati in modo analogo e oggetto di condono. All’udienza ha chiesto inoltre un’istruttoria per accertare se nell’area fossero stati rilasciati altri condoni.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il primo motivo è infondato: la compatibilità paesaggistica ai fini del condono deve essere valutata con riferimento al fabbricato abusivo nello stato di fatto e con le caratteristiche costruttive esistenti al momento della domanda, non sulla base di futuri interventi migliorativi o di demolizione e ricostruzione. Durante la pendenza del condono non sono consentite modifiche dell’immobile, salvo la procedura prevista dall’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985, che richiede la preventiva notificazione al Comune dell’intendimento di eseguire lavori e la documentazione dello stato dei lavori abusivi. Il protocollo d’intesa del 25 luglio 2001 tra Regione Campania e Soprintendenza non è pertinente: disciplina direttive e prescrizioni tecniche per la formulazione di un parere favorevole, ipotesi diversa da quella in esame. Anche il secondo motivo è infondato: la presenza di altri immobili abusivi o il loro eventuale condono non legittima l’abuso né fonda un’aspettativa a ottenere un titolo analogo; un eventuale condono illegittimo non costituisce un valido tertium comparationis per dedurre disparità di trattamento. La richiesta istruttoria è stata respinta perché esplorativa e comunque non rilevante alla luce di tali principi. Il giudice ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l’appellante a rifondere alle amministrazioni appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 35, comma 14, l. 47/1985
in pendenza della domanda di condono, è precluso all’interessato operare qualsiasi modifica all’assetto del bene, a prescindere dalla tipologia delle opere, se non mediante la procedura disciplinata dall’art. 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985, che pone in capo all’interessato l’onere di notificare al comune il proprio intendimento, comprovando con perizia giurata o idonea documentazione la data certa sullo stato dei lavori abusivi, prima di intraprendere i lavori di completamento
Durante la pendenza della domanda di condono sono precluse modifiche all’immobile; i lavori di completamento sono possibili soltanto seguendo la procedura dell’art. 35, comma 14, con preventiva comunicazione al Comune e prova documentale dello stato dei lavori abusivi.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, la valutazione di compatibilità paesaggistica deve riguardare l’opera abusiva nello stato di fatto e con le caratteristiche costruttive esistenti al momento della domanda; non può fondarsi su opere migliorative o di riqualificazione che il proprietario intenda realizzare in futuro.
- Durante la pendenza della domanda di condono non possono essere apportate modifiche all’assetto dell’immobile, indipendentemente dalla tipologia delle opere, salvo il ricorso alla procedura prevista dall’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985.
- La presenza di altri manufatti abusivi nella stessa area, anche se eventualmente condonati, non attribuisce il diritto a ottenere un analogo titolo e non fonda, di per sé, una censura di disparità di trattamento; un titolo di sanatoria illegittimo non è idoneo a fungere da tertium comparationis.
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