Sentenza del 21/01/2015 n. 975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I Consorzi chiedevano la restituzione delle somme che la Banca aveva contabilizzato, trattenuto e addebitato come IVA sugli aggi dovuti per il servizio di riscossione dei contributi consortili. Sostenevano che tale servizio fosse esente da IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 3, e che quindi il prelievo fosse privo di titolo. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo, tra l'altro, che i Consorzi non fossero legittimati ad agire, poiché i contributi erano stati versati dai consorziati, e che la Banca avesse correttamente applicato e versato l'imposta all'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dei Consorzi e il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della Banca, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e rigettando il secondo motivo incidentale della Banca. Ha stabilito che i Consorzi erano legittimati a chiedere la restituzione dell'IVA indebitamente trattenuta, perché la Banca aveva prelevato le somme direttamente dagli importi di pertinenza dei Consorzi e perché il rapporto relativo all'aggio intercorreva tra Banca e Consorzi. Il versamento dell'IVA all'Erario non impediva la ripetizione nei confronti della Banca. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per il riesame e la liquidazione delle spese. La Cassazione ha inoltre chiarito che la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria da parte del convenuto può estendere automaticamente la domanda al terzo, anche senza un'espressa richiesta dell'attore.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2033
Disciplina la ripetizione dell'indebito e consente di chiedere la restituzione di quanto pagato senza una valida causa giustificativa. Nel caso concreto, l'addebito dell'IVA sull'aggio era privo di titolo perché il servizio era esente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 3
Il regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto trova applicazione anche con riguardo al servizio di riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica.
Gli aggi spettanti al concessionario per la riscossione dei contributi consortili, quando il servizio è svolto per fini istituzionali e pubblici, non sono soggetti a IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18
Rilevano per la disciplina della rivalsa IVA e dei rapporti tra prestatore e committente; la Banca non poteva addebitare l'imposta in assenza del presupposto impositivo.
Codice civile, artt. 1387 e 2900
Sono stati richiamati con riferimento alla rappresentanza e all'esercizio dei diritti spettanti nell'ambito dei rapporti consortili e di riscossione.
Codice di procedura civile, artt. 99, 100 e 101
Riguardano domanda giudiziale, interesse ad agire e contraddittorio; la Cassazione ha riconosciuto l'interesse e la legittimazione diretta dei Consorzi.
D.P.R. n. 858 del 1963, art. 77
La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto che ne prospetti la responsabilità diretta può determinare l'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo.
Codice civile, art. 2195 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
La Banca sosteneva che i Consorzi fossero soggetti passivi IVA in quanto esercenti attività imprenditoriale; la tesi è stata respinta perché i contributi erano destinati esclusivamente a fini istituzionali e pubblici.
Regio decreto n. 215 del 1933
Costituisce il quadro normativo dei Consorzi di Bonifica e dei relativi contributi, considerati dalla giurisprudenza tributi destinati al finanziamento delle opere di bonifica.
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere la restituzione di un importo indebitamente trattenuto dipende dal titolare del rapporto economico e del diritto sostanziale, non necessariamente dal soggetto che ha materialmente versato la somma.
- Quando un intermediario trattiene un importo dalle somme riscosse per conto di un ente, tale importo può essere considerato pagato dall'ente mandante se incide direttamente sulle somme di sua spettanza.
- Un tributo o un'imposta non può essere applicato validamente se manca il relativo presupposto normativo; eventuali istruzioni, ruoli o comportamenti ambigui delle parti non possono legittimare un prelievo contrario alla legge.
- Il fatto che l'importo indebitamente addebitato sia stato successivamente versato all'Erario non esclude, di per sé, la responsabilità restitutoria del soggetto che lo ha addebitato e trattenuto.
- Gli enti pubblici che agiscono per finalità istituzionali non possono giustificare pagamenti privi di titolo invocando l'inerzia o l'errore dei propri organi; la ripetizione delle somme indebite può costituire anche un dovere di tutela del patrimonio pubblico.
- La soggettività IVA di un ente deve essere valutata in concreto, considerando la natura dell'attività svolta e la finalità perseguita; i contributi imposti per finalità pubbliche e istituzionali possono avere natura tributaria e non costituire corrispettivi commerciali.
- Se il convenuto chiama in causa un terzo sostenendo che quest'ultimo è il soggetto direttamente obbligato, la domanda dell'attore può estendersi automaticamente al terzo, anche senza una specifica domanda formale di condanna.
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