Cassazione Penale, Sentenza n. 20132/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato di un'autovettura (artt. 624 e 625 c.p.), contestato come commesso il 2 novembre 2009. Sei motivi: 1) omissione di pronuncia sulla prescrizione e dedotta estinzione del reato; 2) nullità per nuova contestazione in udienza (sostituzione della contestazione originaria da ricettazione a furto) senza consenso e conseguente vizio nel celebrare il rito abbreviato; 3) travisamento della prova e omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi, con conseguente ragionevole dubbio sulla responsabilità; 4) mancata prova della aggravante della violenza sulle cose; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (poiché la vettura fu recuperata dopo cinque ore); 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e errata applicazione dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il motivo principale (sull'illegittimità della nuova contestazione e del rito abbreviato) è infondato perché la modifica dell'imputazione è stata qualificata come 'fatto diverso' ai sensi dell'art. 516 c.p.p., che non richiede il consenso dell'imputato; il rito abbreviato è stato correttamente ammesso su richiesta dell'imputato e le prove acquisite fino all'ammissione del rito sono utilizzabili. Non si ravvisa violazione dei diritti di difesa. Le censure sul travisamento della prova sono inammissibili perché non emergono errori di tale macroscopica evidenza da integrare la doppia conforme; i giudici di merito hanno motivato in modo congruo la responsabilità, anche in relazione alle dichiarazioni confessorie e al reperto di effrazione e uso di chiavi adulterate. Sulla prescrizione la Corte ha rilevato che non è intervenuta, considerata la gravità edittale derivante dalle aggravanti e l'evento interruttivo costituito dalla citazione del 14/04/2016. L'attenuante per speciale tenuità è esclusa perché l'entità del danno va valutata al momento della consumazione del reato; le attenuanti generiche non sono un diritto automatico e il diniego è giustificato dai numerosi precedenti specifici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
Usato come fattispecie base del reato per cui è stata confermata la condanna.
Codice penale, art. 625 (aggravanti)
Riconosciute le aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e l'uso di mezzo fraudolento, con aumento del quadro sanzionatorio che ha inciso anche sul calcolo della prescrizione.
Codice procedura penale, art. 516 (modifica dell'imputazione)
La modifica dell'imputazione in 'fatto diverso' non richiede il consenso dell'imputato e legittima l'ammissione del rito abbreviato richiesto dall'imputato.
Codice procedura penale, art. 517 (contestazione di fatto nuovo)
Distinto dall'art. 516; la Corte sottolinea la differenza fra 'fatto diverso' (art. 516) e 'fatto nuovo' (art. 517), con conseguenze diverse sul consenso e sulle forme.
Codice procedura penale, art. 518 (formale contestazione in udienza)
Richiamato nel contesto della difesa del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo di consenso trattandosi di modifica ex art. 516.
Codice procedura penale, art. 522 (nullità)
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha escluso la nullità invocata in quanto non sussisteva la fattispecie normativa richiamata.
Codice procedura penale, art. 442, comma 1-bis (atti utilizzabili nel giudizio abbreviato)
Il giudice può valutare sia gli atti del fascicolo del PM sia le prove acquisite in dibattimento fino all'ammissione del rito abbreviato.
Codice penale, art. 62, n. 4 (attenuante per speciale tenuità del danno)
Per la sua applicazione l'entità del danno va valutata al momento della consumazione del reato; eventi successivi non trasformano il danno in speciale tenuità.
Codice penale, art. 133 (circostanze attenuanti generiche)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto automatico: richiede elementi positivi che giustifichino la mitigazione, la cui assenza legittima il diniego.
Costituzione, artt. 24 e 111 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 6
Richiamati dal ricorrente per la dedotta lesione dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non siano stati violati.
Codice procedura penale, art. 606 (motivi di cassazione)
Norma procedurale richiamata per la corretta inquadratura dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili.
Codice procedura penale, art. 616 (sanzione pecuniaria per ricorso infondato)
Applicata per la condanna del ricorrente a pagare una somma alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in 'fatto diverso' ai sensi dell'art. 516 c.p.p. non richiede il consenso dell'imputato: il giudice può ammettere il rito abbreviato richiesto e utilizzare le prove acquisite fino all'ammissione del rito.
- La contestazione di un 'fatto nuovo' (art. 517 c.p.p.) è distinta dalla modifica dell'imputazione; la qualificazione corretta della fattispecie è cruciale per valutare la legittimità delle forme processuali e l'eventuale nullità.
- Nel giudizio abbreviato ammesso nel corso del dibattimento il giudice valuta sia gli atti del fascicolo del PM sia le prove acquisite in dibattimento fino all'ammissione del rito; non sussiste una priorità automatica tra queste fonti probatorie.
- Per dedurre un 'travisamento della prova' in cassazione occorre dimostrare una discrepanza macroscopica e di manifesta evidenza tra il compendio probatorio e la motivazione dei giudici di merito (standard molto gravoso, soprattutto in presenza della doppia conforme).
- La prescrizione va calcolata tenendo conto dell'eventuale maggiore edittale derivante da aggravanti e degli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio); non è automatico che il tempo trascorso renda il reato estinto.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno si giudica in relazione alla situazione al momento della consumazione del reato: eventi successivi che riducono o azzerano il danno non valgono per il riconoscimento dell'attenuante.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto del condannato per mera assenza di elementi negativi: richiedono elementi positivi che giustifichino la mitigazione, e il giudice di merito può negarne il riconoscimento motivando la decisione.
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