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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19324/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi a carico di una società, a seguito di indagine bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con contestazione di ricavi non dichiarati. La CTP di Salerno aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello. La CTR della Campania ha dichiarato l'appello inammissibile perché ritenuto tardivo, assumendo che non si applicasse la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 in assenza di domanda di definizione agevolata da parte del contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione di tale disposizione, sostenendo che la sospensione operi automaticamente per tutte le controversie definibili, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso: afferma che la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera automaticamente per le controversie definibili, senza necessità che il contribuente abbia presentato domanda di definizione agevolata. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 16/1/2017, il termine lungo di impugnazione cadeva nel periodo rilevante e andava sommato al semestre di sospensione, oltre al periodo di sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 15/1/2018. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata come base dell'indagine bancaria posta a fondamento degli avvisi di accertamento per ricavi non dichiarati.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017

    "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La sospensione semestrale dei termini ha natura legale e automatica, si applica a tutte le parti della lite definibile e non è subordinata alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017

    La sospensione si aggiunge al termine ordinario di impugnazione, con applicazione anche del periodo di sospensione feriale, se previsto.

Massime di principio

  • La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera automaticamente, senza necessità di una domanda di definizione agevolata da parte del contribuente.
  • Il regime di sospensione legale ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 si applica a tutte le parti della controversia definibile, sia per le impugnazioni principali sia per quelle incidentali.
  • La sospensione semestrale si cumula con il termine ordinario di impugnazione e con l'eventuale sospensione feriale, quando ricorrano i relativi presupposti.
  • In tema di termini processuali tributari, l'erronea esclusione di una sospensione legale automatica comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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