Sentenza n. 790/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 782, pubblicata il 7 novembre 2024, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 782/2024 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici indicati nel ricorso e il Ministero era stato condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 7 novembre 2024, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione, anche per la parte ancora mancante, al giudicato del Tribunale di Crotone entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le eventuali spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, ritenendo cumulabile tale misura con gli interessi già dovuti in forza del giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per il mancato pagamento del credito riconosciuto dal giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di determinare una somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell’attività commissariale all’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione relativa alle spese dell’attività commissariale, richiamata dal giudice quale base dell’applicazione analogica.
art. 7 CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il persistente mancato pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza passata in giudicato, decorso il termine di moratoria applicabile, legittima il creditore a proporre il giudizio di ottemperanza anche nei confronti dell’amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, quando non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
- La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e può cumularsi con gli interessi legali o con la rivalutazione monetaria già dovuti in base al giudicato; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del commissario ad acta.
- L’amministrazione conserva il potere di eseguire spontaneamente il giudicato anche dopo la nomina del commissario ad acta, fino a quando quest’ultimo non abbia concretamente provveduto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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