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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1390/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto di confisca emesso nel procedimento di prevenzione a carico di Giuseppe Amedeo Arcerito, in relazione a beni formalmente intestati a loro. Hanno sostenuto di essere terzi legittimati e che risultavano prove a loro favore che avrebbero dimostrato che i beni non erano nella disponibilità del proposto e non erano stati acquistati con risorse da lui originate. Hanno inoltre sostenuto che la revocazione potesse fondarsi su prove già esistenti ma non dedotte nel procedimento di prevenzione, nonché su dichiarazioni/testimonianze rese successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che, avendo i ricorrenti partecipato al procedimento di prevenzione, il rimedio corretto era la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (e non l'incidente di esecuzione previsto per il terzo non parte) e che il Tribunale di Caltanissetta ha correttamente dichiarato la sua incompetenza trasmettendo gli atti alla Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto che le prove allegate non costituissero "prove nuove" ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), perché erano o già esistenti al tempo del decreto o deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione; la nozione di prova nuova comprende solo prove preesistenti scoperte dopo la definitività o prove sopravvenute, non prove semplicemente non dedotte. Non è stata dimostrata la scoperta successiva delle prove testimoniali. Inoltre, se i beni non fossero più di proprietà dei ricorrenti al momento della confisca, l'istanza sarebbe comunque priva di utilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Regola la revocazione del decreto di confisca di prevenzione; la sentenza interpreta la nozione di "prova nuova" come limitata alle prove preesistenti ma scoperte dopo la definitività o alle prove sopravvenute, escludendo le prove che erano deducibili ma non dedotte, salvo impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

  • codice di procedura penale, art. 11

    Riferito in relazione alla competenza per la valutazione della istanza riqualificata ex art. 28; usato per motivare la trasmissione della domanda alla Corte di appello competente.

  • codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Norma citata per distinguere la situazione del terzo che non è stato parte del procedimento (che può usare l'incidente di esecuzione), dalla fattispecie dei ricorrenti che invece erano parte del procedimento di prevenzione e quindi devono ricorrere alla revocazione ex art. 28.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese del procedimento; la Corte lo ha applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se il terzo ha partecipato al procedimento di prevenzione, il rimedio contro la confisca definitiva è la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione previsto per il terzo non parte.
  • La nozione di "prova nuova" per la revoca è circoscritta: include prove preesistenti ma effettivamente scoperte dopo la definitività del provvedimento oppure prove sopravvenute; non include prove semplicemente deducibili ma non dedotte nel procedimento, salvo comprovata impossibilità di dedurle tempestivamente per causa di forza maggiore.
  • Se le prove su cui si fonda la richiesta erano già esistenti al momento della confisca e non risultano essere state effettivamente scoperte dopo, la revocazione per prova nuova è inammissibile.
  • Nel caso in cui i beni non siano più di proprietà del ricorrente al momento della confisca, l'accoglimento della richiesta di revoca potrebbe essere privo di utile risultato e quindi inammissibile o improduttivo.
  • È fondamentale produrre e dedurre tutte le prove rilevanti nel procedimento di prevenzione o dimostrare chiaramente di averle scoperto successivamente (o l'esistenza di forza maggiore che ha impedito la tempestiva deduzione) per poter ottenere la revoca ex tunc del decreto di confisca.

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