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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27263/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Bari, a seguito di una segnalazione delle forze dell’ordine, ha modificato in senso più restrittivo le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare già applicata dal Tribunale di sorveglianza. La destinataria del provvedimento, tramite difensore, ha proposto reclamo chiedendone l’annullamento. La Corte ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, ma lo ha dichiarato inammissibile perché il difensore non risultava iscritto all’albo dei cassazionisti, requisito richiesto per il patrocinio in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che modifica in senso più restrittivo le prescrizioni della detenzione domiciliare sia impugnabile con ricorso per cassazione, poiché incide sulla libertà personale e non vi è altro rimedio impugnatorio. Tuttavia, il reclamo è stato qualificato come ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile per difetto di abilitazione del difensore al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni della detenzione domiciliare è impugnabile con ricorso per cassazione; la modifica incide sulla libertà personale del condannato.

  • art. 678 c.p.p.

    La modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 estende il rito dell’art. 667, comma 4, c.p.p. alle pene sostitutive, ma non ai provvedimenti relativi all’esecuzione della detenzione domiciliare come misura alternativa.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Rito con possibilità di opposizione al giudice che ha emesso il provvedimento, richiamato solo per le pene sostitutive e non per la detenzione domiciliare come misura alternativa.

  • art. 20-bis c.p.

    La novella riguarda le pene sostitutive introdotte da tale disposizione, non i provvedimenti sulla detenzione domiciliare.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile se proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Per il ricorso per cassazione è necessario che il difensore sia iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata de plano dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escluderla, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 111 Cost.

    In assenza di altro rimedio di impugnazione deve essere assicurata tutela giurisdizionale al diritto alla libertà personale incisa dal provvedimento.

Massime di principio

  • Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che incida in senso restrittivo sulle prescrizioni della detenzione domiciliare è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, perché concerne la libertà personale e non è previsto un diverso mezzo di gravame.
  • La modifica del rito esecutivo operata dal d.lgs. 150/2022 riguarda le pene sostitutive e non estende il meccanismo di opposizione ai provvedimenti sull’esecuzione della detenzione domiciliare quale misura alternativa.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando sia proposto da difensore privo dell’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano nei casi previsti dalla legge.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi contrari, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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