Sentenza n. 4267/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della nota dell’USR Lazio, prot. n. -OMISSIS- del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS- dell’11/10/2024, con cui, sulla base della predetta nota, non è stato autorizzato per il corrente a.s. 2024/2025 il funzionamento in regime di parità della classe quinta collaterale relativamente all’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo, all’Istituto -OMISSIS- di Roma; - della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. -OMISSIS- del 25/10/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, L. 241/90; - ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota dell’USR Lazio sulle condizioni per l’attivazione di classi collaterali e decreto di diniego dell’autorizzazione al funzionamento in regime di parità di una classe quinta collaterale di liceo scientifico sportivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istituto scolastico paritario ha impugnato la nota dell’USR Lazio relativa all’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui limitava, in via eccezionale, l’autorizzazione di classi quinte collaterali nelle scuole secondarie di secondo grado e vietava la precostituzione delle condizioni per lo sdoppiamento mediante esami di idoneità o artificiose riduzioni del numero degli alunni. Sono stati inoltre impugnati il decreto dell’USR Lazio che aveva negato l’autorizzazione al funzionamento in regime di parità della classe quinta collaterale dell’indirizzo liceo scientifico sportivo, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, nonché, ove occorrente, le disposizioni ministeriali presupposte e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte alla nota e al diniego dell’autorizzazione. Il giudice ha rilevato che, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e non può essere definito nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nel quadro della definizione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
- In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere il merito dell’impugnazione quando il ricorrente abbia manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di annullamento.
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