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Interpello

Risposta n. 314 del 24/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che, per applicare l’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 430/2001, sia necessario aprire una posizione IVA in Italia per conto della società spagnola, altrimenti non sarebbe possibile versare le imposte dovute sui premi.

Operazioni a premio in Italia promosse da società estera spagnola e relativi adempimenti IVA

Il quesito

Si chiede se una società spagnola che promuove manifestazioni a premio in Italia debba aprire una rappresentanza fiscale in Italia o possa limitarsi alla disciplina richiamata dalla FAQ n. 5 del MiSE, e come vadano assolti gli adempimenti IVA connessi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia distingue tra profili extratributari delle manifestazioni a premio e profili IVA: per gli adempimenti IVA la società spagnola deve identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633/1972 oppure nominare un rappresentante fiscale ex articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto; il delegato italiano non ha obblighi IVA se non rappresenta fiscalmente il promotore. La FAQ n. 5 del MiSE viene letta come riferita agli adempimenti amministrativi delle manifestazioni a premio, mentre per l’IVA restano fermi gli strumenti previsti dalla normativa tributaria.

Operazioni a premio in Italia promosse da società estera e adempimenti IVA

L’interpello riguarda la gestione fiscale e amministrativa di una manifestazione a premio che una società spagnola intende promuovere in Italia, delegando una società italiana all’organizzazione delle attività. Il tema centrale è capire se, oltre agli adempimenti propri delle manifestazioni a premio, sia necessario aprire una rappresentanza fiscale in Italia oppure se la disciplina richiamata dal MiSE consenta una diversa gestione.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante, Beta s.r.l., riferisce che il promotore è una società con sede in Spagna, priva in Italia di rappresentanza fiscale o identificazione diretta. La promozione prevede diverse modalità di partecipazione per utenti residenti in Italia:

  • acquisto di beni o servizi tramite un sito internet spagnolo;
  • accumulo di punti convertibili in beni, carte regalo o servizi, anche spendibili in Italia;
  • attribuzione, in determinati periodi promozionali, di un buono utilizzabile per acquisti successivi sul medesimo sito;
  • estrazione a sorte di un ulteriore premio, consistente in un viaggio.

L’istante precisa che l’iniziativa ricadrebbe nell’ambito del d.P.R. n. 430/2001 sulle operazioni a premio e che, di conseguenza, dovrebbero essere liquidate le ritenute IRPEF ex articolo 30 del d.P.R. n. 600/1973 e l’imposta sostitutiva ex articolo 19, comma 8, della legge n. 449/1997.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il dubbio interpretativo nasce dalla lettura della FAQ n. 5 del MiSE, che per le imprese UE richiama l’applicazione della normativa del Paese di stabilimento, precisando che l’Italia vigila ai soli fini della tutela dei consumatori. La società chiede quindi se:

  • il promotore spagnolo debba nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  • oppure possa non avvalersi né della rappresentanza fiscale né dell’identificazione diretta;
  • e, in tal caso, cosa significhi concretamente l’affermazione secondo cui l’Italia vigila solo per la tutela degli interessi dei consumatori.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, l’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 430/2001 comporterebbe la necessità di aprire una posizione IVA in Italia per conto della società spagnola, perché solo così il promotore potrebbe adempiere agli obblighi d’imposta connessi alla manifestazione a premio e consentire alla società delegata di operare correttamente.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia premette che il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente e non vale a qualificare in sé l’operazione come manifestazione a premio, attività che rientra nella competenza del MiSE, autorità con funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del d.P.R. n. 430/2001.

Sul piano normativo vengono richiamati, in particolare:

  • articolo 5, comma 2, d.P.R. n. 430/2001, secondo cui i concorsi e le operazioni a premio possono essere effettuati anche da imprese non residenti tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato secondo l’articolo 17 del d.P.R. n. 633/1972;
  • articolo 5, comma 3, del medesimo decreto, che consente ai soggetti promotori di delegare agenzie o operatori professionali per gli adempimenti relativi alla manifestazione, inclusa la domiciliazione, la conservazione della documentazione e la prestazione della cauzione;
  • articolo 17, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, in tema di rappresentanza fiscale;
  • articolo 35-ter d.P.R. n. 633/1972, in tema di identificazione diretta;
  • d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, richiamato dalla FAQ MiSE per il principio del Paese di origine nel commercio elettronico.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che, se un soggetto non residente intende essere promotore di una manifestazione a premio in Italia, deve nominare un rappresentante fiscale residente ex articolo 17, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, il quale risponde in solido con il promotore per tutti gli adempimenti connessi alla manifestazione, inclusi domiciliazione, conservazione della documentazione e prestazione della cauzione.

In alternativa, una società estera con sede in uno Stato UE, oppure in uno Stato terzo con accordi di cooperazione amministrativa, può utilizzare l’istituto dell’identificazione diretta ex articolo 35-ter del d.P.R. n. 633/1972. In questo caso, gli obblighi IVA sono assolti direttamente in Italia dalla società estera e il delegato italiano non ha obblighi tributari IVA connessi alla manifestazione, restando incaricato solo degli adempimenti extratributari previsti dal d.P.R. n. 430/2001.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla FAQ del MiSE

Secondo l’Agenzia, la FAQ n. 5 del MiSE va letta nel senso che le indicazioni ivi contenute riguardano gli adempimenti amministrativi ed extratributari propri dell’organizzazione delle manifestazioni a premio, non gli obblighi IVA. In particolare:

  • per le imprese con sede in uno Stato UE, viene richiamata la normativa del Paese di stabilimento e la vigilanza italiana ai fini della tutela dei consumatori;
  • per le imprese extra-UE, resta invece ferma la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia o, se possibile, di avvalersi dell’identificazione diretta.

L’Agenzia osserva che tale lettura è coerente anche con il d.lgs. n. 70/2003, il quale, pur introducendo il principio del Paese di origine nel commercio elettronico, esclude i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria relativi ai tributi.

Conclusioni operative

In conclusione, l’Agenzia afferma che, se la società spagnola intende promuovere operazioni a premio in Italia, deve assolvere i relativi adempimenti IVA:

  • mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633/1972, oppure
  • mediante nomina di un rappresentante fiscale ex articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

La società italiana delegata, invece, non assume obblighi IVA se non è anche rappresentante fiscale del promotore; essa si limita agli adempimenti amministrativi e organizzativi previsti dal d.P.R. n. 430/2001. La FAQ del MiSE viene quindi letta come riferita alla disciplina delle manifestazioni a premio sotto il profilo amministrativo e della tutela dei consumatori, non come deroga agli obblighi tributari IVA.

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